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Il Presidente della Giunta Regionale del Molise decreta che dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza le attività di medicina legale nell'intero territorio regionale devono svolgersi nel rispetto degli indirizzi operativi di cui all'allegato 1. Lo svolgimento delle attività di medicina legale in violazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente, determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge. La presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
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