P.A. Bolzano - Legge Provinciale 8 maggio 2020, n. 4

Regione: 
P.A. di Bolzano
Ente: 
Il Presidente della Provincia
Fonte: 
B.U.R.
Numero Fonte: 
19
Data Fonte: 
08/05/2020
Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività
Thesaurus: 
Disposizioni
Emergenza sanitaria
Abstract: 

Con la presente legge si disciplina la ripresa graduale delle libertà di movimento delle cittadine e dei cittadini, delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus e con la necessità di contrastare e di contenere il diffondersi del virus SARS-COV-2 sul territorio della provincia di Bolzano. La ripresa delle attività e delle libertà di movimento è condizionata all’osservanza rigorosa e responsabile delle misure di sicurezza fissate in relazione ai diversi ambiti disciplinati dalla presente legge, sino alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Sono parte integrante e sostanziale della presente legge: l’Allegato A  inerente alle misure generali, che hanno validità nei confronti di tutti, e alle raccomandazioni di comportamento; alle misure specifiche per le attività economiche e altre attività, che hanno validità per il rispettivo ambito; l’Allegato B concernente il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali del 24 aprile 2020 di integrazione del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020.

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PDF icon Legge Provinciale 8 maggio 2020, n. 41.98 MB