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la Regione nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle raccomandazioni europee contenute nel "Libro bianco della gioventù europea", con questo atto promuove l’adozione di buone pratiche, di campagne informative, affiancando la famiglia, la scuola, le agenzie formative e di orientamento alla partecipazione dei giovani alla vita civile e politica. Difatti, i destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono le persone giovani, in forma singola o associata e i gruppi informali giovanili di età compresa tra i quindici ed i ventinove anni. Per tale finalità la regione favorisce anche il coinvolgimento degli enti locali nella programmazione regionale sulle politiche giovanili, valorizzando progettualità in forma associata, coordinando e accompagnando lo sviluppo del modello di governance, il monitoraggio, il sostegno alla sperimentazione e allo sviluppo di azioni di sistema territoriale, laddove gli enti territoriali non siano attivi.
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