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La presente legge, nell’ambito della potestà legislativa esclusiva in materia di polizia amministrativa locale e in armonia con il principio di sussidiarietà e i principi fondamentali dell’ordinamento, detta norme generali sull’organizzazione funzionale dei relativi servizi e attività e sul coordinamento degli stessi, al fine di renderli omogenei su tutto il territorio regionale e di migliorarne l’efficacia e l’efficienza, nonché di integrare le politiche per la sicurezza delle persone e delle comunità e per il controllo del territorio con le politiche sociali, educative, ambientali e territoriali della Regione e degli enti locali.
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