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Con il presente atto si indica che è consentito l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing (Codice ATECO 96.09.02), nonché delle attività dei centri per il benessere fisico (Codice ATECO 96.04.10) a condizione che vengano svolti per appuntamento, assicurando il rispetto delle misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare, il distanziamento fisico, l’igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo nonché nel rispetto delle misure specifiche di seguito stabilite. Le attività sono consentite a condizione che gli esercenti abbiano posto in essere le indicazioni previste dal Documento INAIL richiamato in premessa nonché dai Protocolli condivisi allegati al D.P.C.M. 26/04/2020 se ed in quanto applicabili alle tipologie di attività di cui alla presente Ordinanza.
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