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Con la seguente Ordinanza sono emanate ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Con decorrenza dal 26 aprile 2021 fino alla conclusione dell'anno scolastico, l'attività delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano di adottarla, al posto dell'attività in presenza. Questa scelta è esercitata una sola volta e per l'intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni. Il Dirigente scolastico valuta eventuali successive istanze modificative della scelta. Se non è garantito immediatamente il collegamento Internet, ogni istituto nell'ambito della propria autonomia organizzativa deve ricercare ogni altra modalità utile per attivare la didattica digitale integrata per gli studenti che ne facciano richiesta. Le Istituzioni scolastiche devono comunicare ogni lunedì della settimana, all'Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, il numero degli studenti e del personale scolastico, positivi al Covid-19 o in quarantena, e tutti i provvedimenti di sospensione dell'attività didattica adottati a causa dell'emergenza in corso. Le Istituzioni scolastiche devono garantire le condizioni adeguate per garantire una fruizione idonea della didattica digitale integrata, ove sia necessaria una implementazione tecnologica, deve avvenire con l'urgenza del caso. La presente Ordinanza è trasmessa agli Organi competenti.
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