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Con la presente Ordinanza, sono previste ulteriori disposizioni di contrasto alla diffusione del Virus Covid-19 nel territorio regionale della Sardegna. In particolare si dispone che, fermo restando il divieto di assembramento, distanziamento e contingentamento, e in conformità alle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive attualmente in vigore, dal 1° marzo 2021 è consentita sul territorio regionale la riapertura delle attività di ristorazione, bar, caffetterie, pub con dettagliate modalità. Inoltre in relazione all'andamento degli indicatori epidemiologici, potranno essere riaperte palestre, centri commerciali, musei e luoghi della cultura. E' vietata la circolazione o sosta fuori dalla propria residenza dalle 23.30 fino alle 5.00 del giorno successivo (coprifuoco), seguendo le eccezioni per le c.d. "zone gialle". E' obbligatorio ultilizzare i dispositivi di protezione individuale per 24 ore, anche negli spazi aperti al pubblico, evitando qualsiasi forma di assembramento negli spazi antistanti gli Istituti scolastici, nelle piazze, nelle pubbliche vie e nei tratti di lungomare. Dal 1° marzo alla Regione Sardegna, se pur collocata in zona "bianca", scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso, continuano ad applicarsi le misure restrittive determinate dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35, con riferimento ad altre attività ivi indicate, eccetto per la disciplina specifica disposta dalla presente Ordinanza. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza si rinvia al DPCM 14 gennaio 2021. Le presenti Disposizioni producono i loro effetti dal 1° marzo fino al 15 marzo 2021, salvo diverse prescrizioni che dovessero rendersi necessarie secondo l'andamento della curva epidemiologica. Per garantire la collaborazione tra le Istituzioni, è' richiesto ai competenti Uffici territoriali del Governo, di disporre il rafforzamento della presenza delle Forze dell'Ordine, per garantire la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni ivi indicate. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalle normative vigenti.
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