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Con il presente provvedimento, il Presidente della Regione Sardegna, ordina allo scopo di contrastare il diffondersi del virus Covid-19, ferme restando le regole di prevenzione sanitaria dettate dalla normativa nazionale, e dalle linee guida per la riapertura delle attività economiche dettate dall'art. 12 del decreto-legge n. 65/2021, che su tutto il territorio nazionale sia prevista la riapertura di alcune attività con le relative prescrizioni. Tra queste in particolare è prevista la riapertura, con le dovute prescrizioni, dei parchi divertimento e tematici, di piscine e centri natatori in impianti coperti, dei centri benessere e termali, delle feste private conseguenti alle cerimonie civili e religiose all'aperto e al chiuso, delle attività di ristorazione, anche al chiuso, delle fiere, sale giochi, centri culturali e corsi di formazione. Per quanto riguarda i limiti delle presenze delle persone, non si computano coloro che hanno effettuato il vaccino attestato dalla relativa certificazione, o che hanno superato l'infezione da Covid-19 da non oltre sei mesi, o che hanno l'esito negativo di un tampone molecolare rapido effettuato da non oltre 48 ore. Per le sale da ballo e discoteche si applicano le previsioni dell'art. 5 del decreto legge 52/2021. Ai fini del mantenimento delle condizioni di basso rischio, e per contenere i focolai, sono previste sempre le stesse disposizioni riguardo il distanziamento interpersonale, l'utilizzo delle mascherine e delle soluzioni disinfettanti per le mani e per le superfici degli oggetti di qualasiasi pubblico esercizio; sono inoltre intensificati i controlli e rafforzate le misure di contact tracing. Le attività di controllo e di verifica del rispetto di questa Ordinanza, sono demandate ai rami dell'amministrazione. Le disposizioni di questo provvedimento producono i loro effetti fino al 15 giugno 2021, salvo diverse prescrizioni, anche di segno contrario che dovessero rendersi necessarie per l'andamento della curva epidemiologica, che sarà monitorata dai competenti uffici, al fine di adottare ogni ulteriore misura di contenimento della diffusione del virus Covid-19.
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