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Con il presente atto si stabilisce che ai sensi dell'art. 22 del decreto legge del 17 marzo 2020 n.18 le Regioni e le Province autonome con riferimento ai datori di lacoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro possono riconoscere, in conseguenza dell'emeregenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
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