Sicilia - Ordinanza Presidente Regione 12 Ottobre 2020, n. 41

Regione: 
Sicilia
Ente: 
Presidente Giunta Regionale
Fonte: 
B.U.R.
Numero Fonte: 
Supplemento Ordinario n. 53
Data Fonte: 
16/10/2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019 nel territorio del comune di Galati Mamertino (Messina). Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
Thesaurus: 
Emergenza sanitaria
Abstract: 

Il Presidente della Regione Siciliana ordina particolari misure di contenimento del contagio da virus Covid-19, nel territorio del Comune di Galati Mamertino in provincia di Messina. Tra queste il divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, nel territorio comunale, eccetto che per recarsi sul luogo di lavoro (se non è consentito lo smart-working), per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità, o per ragioni di natura sanitaria. Gli esercizi commerciali garantiranno l'accesso di un sola persona per volta, sempre con l'obbligo dell'utilizzo di dispositivi di protezione individuale; sono consentiti l'asporto e la vendita a domicilio; sono vietati i banchetti e le feste private che comportino la presenza di più di sei persone. Ogni esercizio commerciale dovrà rispettare la chiusura alle ore 21.00, derogabile fino alle ore 23.00 per ristoranti e pizzerie; i titolari degli esercizi suddetti devono far osservare il rispetto degli obblighi di distanziamento. La partecipazione alle funzioni religiose è contigentata nel numero dei partecipanti, nel rispetto di un Protocollo condiviso tra il suddetto Comune e i richiedenti. Per le attività Didattiche e Scolastiche il Comune emanerà un'apposita Ordinanza. Il divieto di circolazione è applicato anche alle persone in transito e ai non residenti nel Comune. In deroga al divieto di transito è permessa la circolazione per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, sanitari e di servizi essenziali. E' garantito inoltre il transito dei residenti per attività di cura e allevamento di bestiame, e per le attività imprenditoriali non differibili. La presente Ordinanza ha validità dal 13 fino al 20 Ottobre 2020, e la sua violazione comporta delle conseguenze sanzionatorie.

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