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Il Presidente della Regione Siciliana, con la presente Ordinanza, ordina la sostituzione dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 42 del 15 Ottobre 2020. La nuova Ordinanza decreta che gli esercenti del Servizio di Trasporto pubblico locale di linee extraurbane su gomma, assicurano i servizi secondo gli assetti previsti dai contratti stipulati con la Regione Siciliana. E' consentita la possibilità di bigliettazione a bordo del mezzo. Sono garantiti gli assetti previsti dai contratti stipulati con le Amministrazioni Comunali. Gli esercenti dei Servizi di trasporto pubblico locale di linea, che effettuano i collegamenti a mezzo di traghetti verso le Isole minori della Sicilia, devono rispettare le misure sanitarie per il contenimento dell'infezione da Covid-19, di cui alle disposizioni nazionali vigenti. E' consentita l'occupazione dell'80 % dei posti a sedere e in piedi, per i quali il mezzo è omologato, in deroga all'obbligo di distanziamento interpersonale, fissato dal DPCM 11 giugno 2020. Queste misure si applicano anche al Trasporto Pubblico Regionale/locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano, e al Trasporto Pubblico non di linea, ai servizi autorizzati (taxi, noleggio con e senza conducente, sia automobilistico che bus, e autobus a fini turistici), e al trasporto pubblico funiviario. La mancata osservanza della presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla Legge.
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