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Con il seguente provvedimento sono emanate ulteriori disposizioni per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e per le Isole minori della Sicilia. In particolare a decorrere dalle ore 14 del 18 gennaio e fino alla cessazione dello stato di emergenza, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi marittimi di trasporto pubblico per l'attraversamento dello Stretto di Messina, nonchè per i collegamenti da e per le Isole minori siciliane, è consentito anche ai soggetti muniti della certificazione verde di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni della legge 17 giugno 2021, n. 87 e successive modificazioni. Ai soggetti di cui al comma 1 che si avvalgano delle navi aperte per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina a bordo di autovetture o di altro mezzo di trasporto è fatto divieto di abbandonare il mezzo medesimo per tutto il tempo della traversata. Se si tratta di pedoni invece, gli stessi sono obbligati a permanere negli spazi comuni aperti delle imbarcazioni, resta inibito l'accesso ai locali al chiuso. In ogni caso è obbligatorio indossare, per tutto il periodo di permanenza a bordo dei suddetti mezzi di trasporto, la mascherina FFP2. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 9 -quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. L'articolo 2 dell'Ordinanza n. 1 del 7 gennaio 2022 è abrogato a decorrere dal 19 gennaio 2022, per l'effetto applicandosi integralmente nel territorio regionale le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 111/2021, come convertito in legge n. 133/2021. La presente Ordinanza che ha valore di notifica individuale, è trasmessa agli Organi competenti, la sua mancata osservanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.
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