Toscana - Decreto Presidente Giunta Regionale 31 marzo 2015, n. 39

Regione: 
Toscana
Ente: 
Presidente Giunta regionale
Fonte: 
B.U.R.
Numero Fonte: 
19
Data Fonte: 
08/04/2015
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R "Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico dellanormativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)" in materia di tirocini
Thesaurus: 
Tirocini
Abstract: 

 

Le modifiche apportate al "Regolamento di  esecuzione della legge regionale 26  luglio  2002,  n.  32  (Testo  unico  della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione  professionale  e  lavoro)"  in  materia  di tirocini, rispondono alla necessità di ampliare le categorie di soggetti che, per la  loro particolare natura, possono ospitare un tirocinante anche in mancanza di dipendenti a tempo indeterminato. La platea dei soggetti ospotanti si estende, dunque,  alle  aziende  artigiane  di  artigianato  artistico   e  tradizionale, agli  imprenditori agricoli professionali  (IAP)  iscritti nella  sezione  specifica  dell'anagrafe  regionale   delle   aziende agricole, alle imprese "start-up innovative". Relativamente all'indennità corrisposta al tirocinante, le modifiche apportate stabiliscono che l'importo forfetario  a titolo di rimborso spese  non  puo'  essere inferiore a 500,00 euro mensili lordi. Nel  caso  di  progetti  di  tirocinio  finanziati  da  soggetti pubblici o da soggetti privati a totale partecipazione pubblica o  di progetti di tirocinio di carattere prevalentemente sociale finanziati da soggetti privati, detta indennità puo' essere corrisposto dai soggetti  finanziatori, in misura totale o parziale, direttamente al tirocinante, in  accordo con il soggetto ospitante. Inoltre, la Regione effettua una valutazione con periodicita' almeno annuale degli esiti occupazionali dei tirocini.