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Come previsto dal Protocollo condiviso diregolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, Allegato 7 al DPCM del 26 aprile 2020, ledisposizioni dell’Ordinanza del Presidente della giunta regionale 40/2020 relative all’obbligo del distanziamentointerpersonale e alla misurazione della temperatura corporea per tutti i cantieri in corso e per i nuovi cantieri che apriranno durante la fase emergenziale sono superatedalle disposizioni contenute nell’Allegato 7 del DPCM 26/04/2020 e si applicano come di seguito specificato: a) All’interno dei cantieri temporanei o mobili siapubblici che privati e dei relativi ulteriori luoghi dilavoro, “qualora il lavoro imponga di lavorare a distanzainterpersonale minore di un metro e non siano possibilialtre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie” Laddove possibile, è consigliato io mantenimento di unadistanza interpersonale di 1,8 m; b) Il personale, prima dell’accesso al cantiere dovràessere sottoposto al controllo della temperatura corporea.Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere”.
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