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Con il presente provvedimento si consente, in caso di tirocinio non curriculare interrotto anticipatamente per l’emergenza Covid-19, la ripresa dello stesso da parte del tirocinante presso il medesimo soggetto ospitante e per lo stesso profilo professionale del tirocinio interrotto, a completamento per il periodo residuo e nel rispetto della durata originariamente prevista. Si da inoltre atto che per la ripresa del tirocinio i soggetti ospitanti sono tenuti alla comunicazione obbligatoria previsto dall’art. 9 bis, comma 2, del Decreto Legge 1 ottobre 1996 n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
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