Toscana - Ordinanza 13 aprile 2020, n.33

Regione: 
Toscana
Ente: 
Presidente Giunta Regionale
Fonte: 
B.U.R.
Numero Fonte: 
22
Data Fonte: 
15/04/2020
Ulteriori misure per le attività commerciali per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19
Thesaurus: 
Emergenza sanitaria
Abstract: 

Ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’articolo 3, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fron- teggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, leseguenti misure: obbligo prima della riapertura dell’attività di effettuare sanificazione straordinaria dei locali, compresigli impianti di aerazione, laddove presenti; il divieto di recarsi sul posto di lavoro e l’obbligodi rimanere al proprio domicilio in presenza di febbreo altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione, anche mediante autocertificazione da partedel dipendente; lo spostamento dal proprio domicilio al postodi lavoro e viceversa è preferibile che avvenga indivi-dualmente, evitando contatti con altre persone. Laddove non fosse possibile, quando si utilizzano mezzi pubblicio mezzi privati, auto con massimo due persone, èfatto obbligo da parte del datore di lavoro di fornire al lavoratore mascherine e guanti monouso; l’obbligo alla frequente e minuziosa pulizia dellemani, ad indossare guanti monouso e mascherine in tutte le possibili fasi lavorative. Il datore di lavoro fornisce ai propri dipendenti idonei mezzi detergenti per le mani, mascherine protettive e guanti monouso; l’obbligo al rispetto di una distanza di sicurezza dialmeno 1,8 m dagli altri lavoratori; per quanto possibile, posizionare pannelli diseparazione tra i lavoratori e l’utenza; l’obbligo per il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, di informare tutti i proprilavoratori circa le presenti disposizioni, consegnandoe/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormentevisibili dei locali, appositi depliants informativi.

8. l’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno siasempre garantita la distanza interpersonale di almeno 1,8metri; l’accesso all’interno è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, ipercorsi di entrata e di uscita.

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