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Con il presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, si indicano le seguenti misure: il personale sanitario e i medici dovranno utilizzare, ove disponibili, le mascherine chirurgiche marcate CE UNI EN 149-2009; in assenza di mascherine chirurgiche marcate CE,devono essere utilizzate, con le modalità indicate inAllegato 3 le mascherine TNT 3 veli Toscana 1; le mascherine TNT 3 veli Toscana 1 realizzate secondo le dimensioni, i materiali e le caratteristiche tecniche delle schede di cui al prototipo testato, come da allegato 1, contrattualizzati da ESTAR e destinati al SSR, sono compatibili con i requisiti di sicurezza delle mascherine chirurgiche, quali dispositivi idonei a proteggere gli operatori sanitari, anche se privi delmarchio CE secondo quanto previsto dall’art. 34 comma 3 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 e dall’art. 15 del D.L.17 marzo 2020 n. 18.
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