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Con il seguente provvedimento, il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica ordina di approvare le "Indicazioni per effettuare le attività di tracciamento e gestione dei casi positivi" contenute nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza; di abrogare gli allegati 2 e 3 dell'OPGR n. 66/21. Il presente atto ha validità per tutta la durata del periodo di emergenza a partire dal 10 gennaio 2022. Le disposizioni della presente Ordinanza possono inoltre essere oggetto di ulteriori integrazioni o modifiche, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative amministrative nazionali. Questa è trasmessa per l'attuazione dei relativi adempimenti alle Aziende ed Enti titolari del trattamento dati e, ai soggetti operanti in raccordo con il SSR.
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