Tu sei qui

Con la presente Ordinanza sono disposte ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da Covid-19, in materia di trasporto pubblico e in materia di attività didattica in presenza per gli studenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado della regione Toscana. In particolare si dispone, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, e preso atto di quanto disposto dal DPCM del 14 gennaio 2021, che il coefficiente di riempimento dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale non sia superiore al 50 %, con esclusione del trasporto scolastico dedicato; che l'attività didattica in presenza della popolazione studentesca delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado sia al 50% a far data dal 16 gennaio 2021. La presente Ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione, salvo nuove disposizioni nazionali o regionali, ed è valida fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del Decreto-Legge n. 19/2020, salvo diverso provvedimento regionale o nazionale.
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 7.68 MB |