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Con il presente atto, ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 di- cembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblicale seguenti misure: al fine di fornire linee guida ed indicazioni ope- rative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento dell’epidemia da COVID-19 di disporre, in coerenza con i principi contenuti nelle linee guida nazionali e nelle ordinanze regionali; che le modalità di realizzazione delle attività ludiche, ricreative - Centri estivi - per i bambini di età su-periore a tre anni e gli adolescenti sul territorio regionale sono svolte, a partire dal 15 giugno 2020, sulla base delle Linee guida di cui allegato 8 del DPCM del 17 maggio 2020, punto 3.9, recepite con ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 17 maggio 2020; che i soggetti proponenti attività ludico-ricreative - Centri estivi - devono sottoporre all’amministrazionecomunale territorialmente competente, attraverso piattaforma SUAP, il progetto tramite inserimento del modulodi comunicazione di inizio attività di cui all’allegato 1alla presente ordinanza.
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