Umbria - Ordinanza Presidente Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 7

Regione: 
Umbria
Ente: 
Il Presidente della Giunta Regionale
Fonte: 
Supplementi Ordinari
Numero Fonte: 
6
Data Fonte: 
27/01/2021
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID
Thesaurus: 
Disposizioni
Emergenza sanitaria
Istruzione
Formazione
Abstract: 

Con la presente Ordinanza, il Presidente della Giunta Regionale dell'Umbria, ordina ulteriori misure di prevenzione rigurdanti l'emergenza da Covid-19. In particolare nel periodo, dal 24 gennaio fino al 13 febbraio 2021, sono sospese tutte le attività realizzate da associazioni, circoli ricreativi, centri di aggregazione sociale e università della terza età. Sono consentite invece, le attività adottate da fondazioni, aziende sanitarie e altri soggetti pubblici afferenti alla sfera dei servizi alla persona e dei servizi scolastici-educativi. E' consentito, secondo il DPCM 14 gennaio 2021, l'accesso dei bambini e ragazzi a luoghi destinati ad attività ludiche con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia, adottando appositi protocolli di sicurezza. Sempre dal 24 gennaio al 13 febbraio 2021, è consentita la realizzazione dell'attività corsistica in presenza, in forma individuale, negli ambiti delle arti musicali, teatrali e riguardanti le lingue straniere, nel rispetto delle norme del DPCM 14 gennaio 2021, per i soggetti di cui al comma 1 del presente provvedimento. Sempre nello stesso periodo, invece, per gli esercizi commerciali di medie e grandi dimensioni, nonchè per i centri commerciali, si applicano le disposizioni contenute nell'Allegato 1 al presente provvedimento, oltre che al DPCM 14 gennaio 2021. Sono inoltre sospese tutte le gare e le competizioni sportive di interesse regionale, provinciale e locale del CONI e del CIP in relazione agli sport di squadra e di contatto. E' sospeso contemporaneamente lo svolgimento degli allenamenti e la preparazione atletica in forma individuale, con le dovute eccezioni, e non è consentito l'uso di parti comuni. Sempre nello stesso periodo, in applicazione dell'art. 1 comma 10 lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021, le Attività Didattiche delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, statali e paritarie, sono svolte in presenza nella misura del 50% della popolazione studentesca; questo vale anche per gli studenti iscritti all'anno formativo 2020/2021 ai Corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), presso le Agenzie Formative e gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà. Fino al 13 febbraio 2021 si applicano ai Corsi di Formazione realizzati presso le Agenzie Formative, e alle attività realizzate dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS), e a tutte le altre attività di formazione, le disposizioni del DPCM 14 gennaio 2021, nel rispetto delle norme del Ministero dell'Istruzione, e del Documento pubblicato dall'INAIL sulla rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro e le connesse strategie di prevenzione. Fino al 13 febbraio 2021, anche le attività in presenza degli organismi e soggetti paritari, diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, che svolgono corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero dell'Istruzione, sono consentite in presenza per un numero massimo del 50% dei partecipanti ad ogni singolo corso, nel rispetto delle norme di prevenzione e distanziamento di cui al DPCM 14 gennaio 2021. 

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