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La Regione del Veneto, a garanzia dei diritti sociali riconosciuti ai singoli ed alle famiglie di diritto e di fatto dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione, interviene a sostegno sia delle famiglie composte da un solo genitore, dette monoparentali, sia dei coniugi in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in situazione di difficoltà economica e con figli minori. Gli interventi di cui alla presente legge sono finalizzati a garantire le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale, la prosecuzione di un’esistenza dignitosa, il recupero dell’autonomia abitativa.
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