Tu sei qui

La presente legge disciplina le funzioni della Giunta regionale, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture ad essa afferenti, l'assetto del personale della dirigenza e del personale del comparto appartenente al ruolo organico della Giunta regionale, secondo i principi fondamentali espressi dalla legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", di seguito Statuto, e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini. Nell'azione regionale si distinguono le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica dei risultati dell'attività amministrativa da quelle di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. I rapporti di lavoro del personale di cui al comma 1, sono regolati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, compatibilmente con i principi stabiliti dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e con le disposizioni della presente legge.
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 267.4 KB |