Veneto - Ordinanza Giunta Regionale 7 maggio 2021, n. 61

Regione: 
Veneto
Ente: 
Il Presidente della Giunta Regionale
Fonte: 
B.U.R.
Numero Fonte: 
63
Data Fonte: 
08/05/2021
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.Ulteriori disposizioni
Thesaurus: 
Covid-19
Disposizioni
Abstract: 

Con la presente Ordinanza, il Presidente della Regione Veneto, per gestire l'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, e alla luce dell'esperienza maturata e dei dati sanitari raccolti, adotta misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti. In particolare modifica ed integra le Linee Guida contenute nell'allegato 9 del DPCM 2 marzo 2021, disponendo misure preventive nella gestione delle attività degli stabilimenti balneari, in cui per mantenere il distanziamento interpersonale tra gli ombrelloni della spiaggia della stessa fila, si deve garantire una superficie minima ad ombrellone di mq 12 a paletto; anche in caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite per gli ombrelloni. I Comuni possono con un ordinanza straordinaria derogare ai limiti di ombreggio, in zone soggette a fenomeni erosivi, garantendo un'area di distanziamento non inferiore a 10, 50 mq fra i sistemi di ombreggio. Le disposizioni dei periodi precedenti sostituiscono il punto della scheda delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni del 28.4.2021 che dice di assicurare un distanziamento in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia. Per tutto quanto non regolato dal capoverso precedente, valgono le disposizioni di cui alla scheda relativa alle attività recettive contenuta nelle linee guida approvate il 28.4.2021 dalla Conferenza delle Regioni. Le disposizioni della presente Ordinanza hanno valore dal 15 maggio al 30 settembre 2021, tranne modifica o revoca ad opera di apposita ordinanza secondo l'andamento epidemiologico e le esigenze operative. La violazione delle presenti disposizioni comporta le sanzioni a norma di legge, oltre a quelle dalle ordinanze prorogate. L'accertamento delle violazioni compete agli organi di polizia. La presente Ordinanza è trasmessa agli Organi competenti; e, la Direzione competente è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

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