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Con il Presente provvedimento, il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, ordina allo scopo di contrastare il diffondersi del virus SARS-CoV-2, ferme restando l'applicazione delle misure di prevenzione sanitaria della normativa nazionale, e le Linee guida di riapertura delle attività economiche e sociali, predisposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal Decreto-Legge n. 65/2021, e, unite alla stessa ordinanza e a farne parte integrante dall'allegato A, che dal 7 giugno 2021 su tutto il territorio regionale è prevista l'anticipazione delle date di riapertura rispetto a quelle previste dal DL n. 52/2021 e dal DL n. 65/2021 per le attività economiche e sociali, tra cui i corsi di formazione. Anche per quanto riguarda gli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici e ad uso turistico ci si riferisce all'Allegato A del presente provvedimento, definendo un numero massimo di presenze giornaliere nei comprensori sciistici e nelle stazioni sciistiche non ricomprese in un comprensorio sciistico. Inoltre si definisce un numero massimo di presenze giornaliere negli impianti di risalita all'interno di stazioni, aree e comprensori per il turismo estivo. Le disposizioni della presente Ordinanza e dell'allegato A, salvo quanto disposto al punto 2, hanno effetto dal 7 giugno 2021 fino a diversa ordinanza regionale o a modifica della normativa immediatamente vincolante. La violazione della presente ordinanza è prevista a norma di legge; il provvedimento è trasmesso agli Organi competenti. La Direzione competente è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento, e questo non comporta spese a carico del bilancio regionale.
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