Veneto - Ordinanza Presidente Giunta Regionale 9 febbraio 2021, n. 11

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni
Thesaurus: 
Emergenza sanitaria
Disposizioni
Abstract: 

Con la presente Ordinanza sono disposte ulteriori misure di contenimento dell'emergenza da Covid-19 per il territorio della Regione Veneto relative agli esercizi di Ristorazione. In particolare si dispone che è consentita dalle ore 15.00 alle 18.00 l'attività di somministrazione di alimenti e bevande solo seduti all'interno o all'esterno del locale, nel rispetto dell'obbligo di distanziamento interpersonale e delle altre disposizioni dettate dalle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni. La mascherina va indossata costantemente, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di cibi e bevande. I Servizi di ristorazione devono indicare in un cartello esposto all'ingresso il numero massimo di persone ammesse nel locale. E' vietata la consumazione di alimenti e bevande da asporto nelle vicinanze dell'esercizio di somministrazione. E' sempre fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio. In applicazione dell'art. 1, comma 5 del DPCM 14 gennaio 2021, i Sindaci dispongono della chiusura di strade o piazze nei centri urbani allorquando valutino il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, eccetto per il deflusso nelle abitazioni private o negli esercizi commerciali legittimamente aperti. La presente Ordinanza ha effetto dal giorno della pubblicazione fino al 5 marzo 2021, salvo modifica per le mutate condizioni di contagio, disposte con un altro provvedimento. Le violazioni alla presente Ordinanza sono punite a norma di legge, e il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale. 

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