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Sezione I
Funzioni dell'assemblea regionale
Art. 14
A) agricoltura e foreste;
C) usi civici;
E) incremento della produzione agricola ed industriale:
E) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attivita' commerciali;
H) miniere, cave, torbiere, saline;
H) miniere, cave, torbiere, saline; i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale;
M) pubblica beneficienza ed opere pie;
Conservazione delle antichita' e delle opere artistiche;
P) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
P) ordinamento degli uffici e degli enti regionali; q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
S) espropriazione per pubblica utilita'.
Art. 17
Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'assemblea regionale puo' al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione emanare leggi, anche relative alla organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:
B) igiene e sanita' pubblica;
D) istruzione media e universitaria;
F) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza sociale ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
H) assunzione di pubblici servizi;
H) assunzione di pubblici servizi; i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.



