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La presente legge illustra le attivita inerenti le professioni sanitarie infermieristiche e di ostetrica, le professioni sanitarie riabilitative e della prevenzione, tecnico-diagnostiche e assistenziali. i corsi universitari cui accedono gli esercenti delle suddette professioni, la definizione delle professioni e i relativi livelli d'inquadramento sono stabiliti dal ministro dell'universita e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il ministro della sanita. le aziende sanitarie possono istituire il servizio di assistenza infermieristica e di ostetrica e attribuire l'incarico al dirigente di servizio.