Legge 14 febbraio 2003, n. 30

Ente: 
2
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
47
Data Fonte: 
26/02/2003
Delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
Thesaurus: 
Occupazione
Agenzie per il lavoro
Lavoro
Collocamento
Abstract: 

Con la presente legge il governo è delegato ad adottare uno o piu decreti legislativi diretti a stabilire: a) i principi fondamentali in materia di disciplina dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento al sistema del collocamento, pubblico e privato, e di somministrazione di manodopera; b) la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo; c) le norme per promuovere il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale; d) le disposizioni volte alla disciplina o alla razionalizzazione delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite; f) le disposizioni in materia di certificazione del relativo contratto stipulato tra le parti; g) il riassetto della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro e la definizione di un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione delle controversie individuali di lavoro in sede conciliativa, ispirato a criteri di equita ed efficienza.