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Tale legge istituisce nei primi undici articoli il lavoro interinale, importante strumento di flessibilità del mercato del lavoro; nell'articolo 13 sono disciplinati gli incentivi alla riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro nonché le misure per la promozione del lavoro a tempo parziale. La normativa contenuta nell'articolo 14 stabilisce incentivi per l'occupazione nel settore della ricerca; con l'articolo 15 si riconosce agli enti pubblici di ricerca la possibilità di stipulare contratti di formazione e lavoro. L'articolo 16 è dedicato al rapporto di apprendistato, si passa dagli originari 15 e 20 anni, rispettivamente età minima e massima per l'assunzione ai 16 e 24 anni, che diventano 26 nelle zone ad alto tasso di disoccupazione. L'articolo 17 valorizza la formazione professionale affidando lo svolgimento delle attività di formazione professionale a Regioni e/o Province anche in convenzione con Istituti di istruzione secondaria e con Enti privati aventi requisiti predeterminati. L'articolo 18 promuove i tirocini formativi e di orientamento con l'intervento degli enti locali, convenzioni tra associazioni sindacali ed imprenditori, soggetti privati non aventi scopo di lucro. Nell'articolo 22 è contenuta un'ampia delega al Governo il quale dovrà provvedere alla revisione della disciplina sui lavori socialmente utili. L'articolo 26 contiene un'ulteriore delega all'esecutivo in materia di lavori di pubblica utilità con la definizione di un piano di interventi straordinari nelle Regioni del meridione e di borse di lavoro.