Legge 3 maggio 1999, n. 124

Ente: 
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
107
Data Fonte: 
10/05/1999
Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico
Thesaurus: 
Contratto a tempo indeterminato
Diritto allo studio
Contratto a tempo determinato
Abstract: 
Documento: 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

(Accesso ai ruoli del personale docente)

1. L'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato "testo unico", e' sostituito dal seguente:

"Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401. 2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva. 3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

2. All'articolo 400 del testo unico, al comma 1 sono premessi i seguenti:

"01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilita' del loro svolgimento in piu' sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi e' subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilita' di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilita' professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonche' del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 02. All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresi' l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi cosi' accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione. 03. I bandi relativi al personale educativo, nonche' quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda".

3. All'articolo 400 del testo unico, dopo il comma 15, e' inserito il seguente:

"15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria puo' essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche".

4. Il comma 17 dell'articolo 400 del testo unico e' sostituito dal seguente:

"17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente".

5. Il comma 18 dell'articolo 400 del testo unico e' abrogato.

6. L'articolo 401 del testo unico e' sostituito dal seguente:

"Art. 401. - (Graduatorie permanenti) - 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1. 2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimeno dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti e' effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono gia' compresi nella graduatoria permanente. 3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalita' da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono gia' inclusi in graduatoria. 4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami. 5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonche' delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270. 6. La nomina in ruolo e' disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente. 7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'articolo 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo. 8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita. 9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative".

7. All'articolo 404 del testo unico, il comma 14 e il secondo periodo del comma 15, concernenti, rispettivamente, la costituzione delle commissioni esaminatrici e l'attribuzione dei compensi per i concorsi per soli titoli, sono abrogati. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda". - Il testo dell'art. 442 del testo unico citato, e' il seguente:

"Art. 442. (Dotazioni organiche). - 1. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola meterna, nonche' le dotazioni organiche provinciali della scuola media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo . 2. L'organico provinciale della scuola elementare e' determinato ai sensi dell'art. 121. 3. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui all'art. 51. 4. I criteri e le modalita' per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica".

- Il testo dell'art. 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e' il seguente:

"10. I concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti d'insegnamento nelle scuole secondarie possono essere indetti al fine di reclutare docenti per gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in piu' scuole e istituti anche di diverso ordine e grado ai quali si puo' accedere con il medesimo titolo di studio".

- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento dlela Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

- Il testo dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), e' il seguente:

"Art. 17. - 1. Le immissioni in ruolo previste negli articoli 11, 14 e 15 sono disposte gradualmente nei limiti della disponibilita' dei relativi posti. 2. Alle immissioni in ruolo sono destinati tutti i posti disponibili e vacanti da assegnare alle nomine in ruolo per gli anni scolastici 1988-89 e 1989-90, dopo aver espletato le procedure dei trasferimenti per le quali resta fermo il disposto dell'art. 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dopo aver dato attuazione a quanto disposto dal precedente articolo 4, in materia di validita' delle corrispondenti graduatorie dei concorsi per titoli ed esami. Per gli anni scolastici successivi, alle immissioni stesse e' destinato il 50 per cento dei predetti posti disponibili e vacanti. Non sono da considerarsi disponibili i posti gia' messi a concorso. 3. Ai fini delle immissioni in ruolo i destinatari delle disposizioni di cui agli articoli 11, 14 e 15 sono inseriti, a domanda, in apposite graduatorie provinciali, distinte a seconda delle decorrenze giuridiche, da compilare, per il personale docente, in relazione a ciascuna classe di concorso o tipo d'insegnamento, e, per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, in relazione a ciascuna qualifica funzionale o profilo professionale, sulla base del punteggio con il quale gli interessati sono stati inclusi nelle graduatorie che hanno dato luogo alla nomina cui inerisce l'ultimo servizio utile ai fini dell'immissione in ruolo o in mancanza, sulla base della valutazione dei titoli posseduti effettuata ai sensi delle norme vigenti nel tempo. 4. Gli aventi diritto all'immissione in ruolo possono scegliere sulla base del titolo di abilitazione ove prescritto, o, negli altri casi, del titolo di studio, soltanto una graduatoria in cui chiedere l'iscrizione nell'ambito di una delle province in cui essi hanno prestato il servizio che da' titolo all'immissione in ruolo. Essi possono altresi' chiedere l'iscrizione in una seconda graduatoria di altra provincia, nella quale si inseriranno dopo l'ultimo aspirante, conservando comunque la posizione acquisita nella prima graduatoria. 5. Coloro i quali siano compresi nelle graduatorie provinciali compilate ai fini dell'immissione in ruolo, hanno precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee della provincia in cui hanno presentato domanda ai sensi del comma 4, primo periodo, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie provinciali e, rispettivamente, di istituto, nelle quali ciascuno dei predetti interessati si trovi incluso. 6. Per i destinatari dell'art. 11, commi 8, 9, 10 e 11, e dell'art. 14, comma 3, la scelta delle graduatorie e' operata con riferimento a due province di gradimento degli interessati. 7. Le graduatorie ad esaurimento formate ai sensi della legge 16 luglio 1984, n. 326, sono assorbite da quelle da compilare in applicazione del presente articolo".

- Il testo dell'art. 8-bis del decretolegge 6 agosto 1988, n. 323 (Finanziamento del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-90 e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione dlela spesa della pubblica istruzione), e' il seguente:

"Art. 8-bis (Graduatorie nazionali per la nomina del personale precario). - 1. Le graduatorie provinciali, di cui all'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246 (a), sono soppresse e trasformate in graduatorie nazionali. 2. L'inserimento nelle graduatorie nazionali e' effettuato d'ufficio sulla base del punteggio acquisito nelle graduatorie provinciali di provenienza. Sono altresi' inseriti nelle graduatorie nazionali coloro i quali, pur avendone i requisiti, non sono stati iscritti nelle graduatorie provinciali per la mancata presentazione della relativa domanda nei termini prescritti. A tal fine gli stessi devono presentare la domanda entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Le nomine sono disposte in relazione alla disponibilita' di posti determinata in ambito nazionale. Coloro che non accettano la nomina sono cancellati dalla graduatoria nazionale cui la nomina stessa si riferisce. 4. Si da' luogo alle nomine anche durante l'anno scolastico, con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico in corso e con l'obbligo di assunzione del servizio nella sede assegnata dall'inizio dell'anno scolastico successivo. 5. A decorrere dall'anno scolastico 1988-1989 e per il quadriennio successivo gli iscritti nella graduatoria nazionale, anche se gia' nominati in altra provincia, hanno diritto di precedenza assoluta per le nomine relative a posti e cattedre eventualmente disponibili nella provincia di provenienza.

Art. 1

6. Per il quadriennio di cui al comma 5 la quota dei posti destinata ai trasferimenti e' elevata al 100 per cento dei posti vacanti". - Il testo degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organi, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), e' il seguente:

"Art. 43 (Docenti di educazione fisica senza titolo). - I docenti di educazione fisica e di attivita' ginnicosportive, sprovvisti del titolo di studio specifico, nominati dai presidi su designazione dei provveditori agli studi di servizi nell'anno scolastico 1980-1981 e che abbiano almeno tre anni complessivi di servizio, hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nel predetto anno 1980/81 e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento d'orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del titolo di studio e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. Il titolo di studio deve essere conseguito in appositi corsi speciali - la cui frequenza e' obbligatoria - organizzati dagli ISEF secondo modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'abilitazione all'insegnamento deve essere conseguita nel primo concorso ordinario che sara' indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al precedente comma. I docenti di cui al presente articolo, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente comma, sono ulteriormente mantenuti in servizio fino all'immissione in ruolo da disporre nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da compilare, sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno. I docenti di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedene art. 38. Gli anni di servizi, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di centottanta giorni di servizio effettivo in ciascun anno. E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo".

"Art. 44 (Norme particolari per docenti di educazione musicale). - I docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, i quali siano in possesso dell'attestato finale dei corsi musicali straordinari di cui al precedene articolo 1, ultimo comma, sono ammessi a partecipare alla sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, prevista dal precedente art. 35. Essi hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nell'anno scolastico 1980-1981 e nella stessa provincia salvo il diritto alcompletamento di orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione. Analogamente ed alle stesse condizioni hanno titolo ad essere riassunti i docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, sprovvisti di diploma. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del diploma e qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. Il diploma deve essere conseguito in appositi corsi speciali organizzati dai conservatori di musica, secondo modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detti corsi - la cui frequenza e' obbligatoria - riguarderanno la didattica della musica e, per coloro che non abbiano compiuto studi pianistici anche lo studio del pianoforte secondo i programmi vigenti per il corso di pianoforte complementare per allievi di strumenti ad arco. I docenti di cui al precedente terzo comma, debbono conseguire l'abilitazione all'insegnamento nel primo concorso ordinario che sara' indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al comma precedente. I docenti di educazione musicale, di cui, rispettivamente, al precedente primo comma ed al precedente terzo comma, i quali abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento, sono ulteriormente mantenuti in servizio sino alla immissione in ruolo da disporre nell'ordine in cui sono collocati in apposite distinte graduatorie provinciali, da compilare sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno. I docenti medesimi sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedente art. 38, dando precedenza a quelli di cui al precedene primo comma. Il servizio prestato nell'anno scolastico 1980-1981 non deve essere inferiore a centottanta giorni o deve comunque aver dato diritto alla retribuzione per il periodo estivo". - Il testo dell'art. 440 del testo unico citato, e' il seguente:

"Art. 440 (Anno di formazione). - 1. Durante l'anno di formazione di Ministero della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le universita', e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione. 2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni: per la sua validita' e' richiesto un servizio minimo di centottanta giorni. 3. L'anno di formazione e' svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilita' risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti all'espletamento delle attivita' istituzionali, ivi comprese quelle relative all'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive previste dall'art. 455. 4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attivita' svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo. 5. Il disposto di cui al comma 4 non si applica al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale di danza. 6. Compiuto l'anno di formazione il personale docente consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il provvedimento e' definitivo". - Il testo dell'art. 404 del testo unico citato, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

"Art. 404 (Commissioni giudicatrici). - 1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla quarta. 2. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati, a seconda della competenza a curarne l'espletamento, dal sovrintendente scolastico regionale ovvero dal provveditore agli studi. Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilita'. 3. Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi stessi.

Art. 1

4. Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti a seconda che trattasi di personale direttivo e docente della scuola in quiescenza, ovvero di personale che, contestualmente alla domanda di inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facolta' di chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti dagli elenchi, facendo piu' frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed al secondo di essi. Il personale in quiescenza non deve aver superato il settantesimo anno di eta' al momento dell'inizio del concorso. Per il personale ispettivo e direttivo, gli elenchi sono compilati dal consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente, dai consigli scolastici provinciali.

5. Per i professori universitari gli elenchi sono compilati dal consiglio universitario nazionale.

6. Ai fini di cui all'art. 400, comma 3, il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, criteri integrativi per la nomina delle commissioni giudicatrici, nonche' i requisiti professionali e culturali dei relativi componenti. Nella formazione delle predette commissioni e' assicurata la presenza di almeno un componente idoneo ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati, in possesso dei requisiti stabiliti con il predetto decreto.

7. Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti elementari componenti effettivi o aggregati in possesso dei requisiti di cui al comma 6, sono nominati membri aggregati insegnanti appartenenti a diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati dal decreto di cui al medesimo comma 6.

8. I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le proprie funzioni limitatamente alla valutazione della relativa prova.

9. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, le modalita' di formazione degli elenchi e di costituzione delle commissioni giudicatrici.

10. Modalita' analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli educandati femminili dello Stato, da un direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal preside di un istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono composte da due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo.

11. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni sono integrate, seguendo le medesime modalita' di scelta, con tre altri componenti, di cui uno puo' essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.

12. In tal caso essi si costituiscono in sottocommissioni, alle quali e' preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta e' integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi' costituite.

13. Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali.

14. (Abrogato).

15. Fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, i compensi sono corrisposti in gettoni di presenza, di lire sessantacinquemila lorde ciascuno, per giornata di seduta, in relazione al numero delle giornate e per l'importo complessivo massimo rapportato al tempo assegnato per la conclusione della procedura concorsuale, secondo la tabella che segue. Non e' dovuto alcun compenso al personale direttivo e docente della scuola in attivita' che non rinunci all'esonero dagli obblighi di servizio che esso puo' ottenere per il periodo di svolgimento del concorso. Compensi dovuti ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre che rinuncino all'esonero dal servizio Numero dei candidati: fino a 100;

Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o piu';

Tempo e sedute assegnate: 30 g. - 26 sedute;

50 g. - 43 sedute; 70 g. - 61 sedute;

Totale: 1.690.000; 2.795.000; 3.965.000.

Numero dei candidati:

da 101 a 200;

Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o piu';

Tempo e sedute assegnate: 50 g.- 43 sedute;

75 g. - 62 sedute; 100 g. - 88 sedute;

Totale: 2.795.000, 4.030.000, 5.720.000.

Numero dei candidati: da 201 a 300;

Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o piu';

Tempo e sedute assegnate (1): 74 g. - 62 sedute;

100 g. - 88 sedute; 150 g. - 130 sedute;

Totale: 4.030.000, 5.720.000, 8.450.000.

Numero dei candidati: da 301 a 400;

Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o piu';

Tempo e sedute assegnate: 100 g. - 88 sedute; 150 g. - 130 sedute;

200 g. - 175 sedute;

Totale: 5.720.000, 8.450.000, 11.375.000.

Numero dei candidati: da 401 a 500;

Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o piu';

Tempo e sedute assegnate: 150 g. - 130 sedute;

200 g. - 175 sedute, 240 g. - 208 sedute;

Totale: 8.450.000, 11.375.000, 13.520.000. 

Non comprende i venti giorni necessari per dare comunicazione ai candidati della loro ammissione alle eventuali prove pratiche e a quelle orali.

16. Qualora il concorso si concluda oltre il tempo massimo assegnato, l'importo complessivo dei gettoni di presenza, determinato in base al totale delle giornate in cui vi sono state sedute, e' ridotto al cinquanta per cento. Nei confronti dei componenti che si dimettano dall'incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti loro attribuibili e' operata un'uguale riduzione sull'importo calcolato in base al numero delle giornate in cui essi hanno effettivamente partecipato alle sedute".

Art. 2

Norme transitorie relative al personale docente

1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4.

3. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, stabilisce anche le modalita' della prima integrazione delle graduatorie permanenti.

4. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge, e' indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneita' richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che da' titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonche' gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneita', che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Nel punteggio finale interverra', a titolo di riconoscimento della professionalita' acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacita' ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacita' didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalita' di svolgimento dei corsi, la durata e l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso. La commissione esaminatrice e' composta da docenti del corso ed e' presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 36.630 milioni per l'anno 1999, si provvede con le disponibilita' di pari importo di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che vengono conservate in bilancio alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998. Tali somme vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle apposite unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

5. I commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati. 17. All'art. 18, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "su autorizzazione della regione" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", cui non si possa in nessun caso far fronte con il personale esistente all'interno dell'azienda sanitaria". 18. Le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dall'art. 4-bis, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, concernenti il Ministero per i beni culturali e ambientali, sono prorogate al 31 dicembre 1998. 19. Le disposizioni contenute nell'art. 4, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, continuano ad applicarsi anche negli anni scolastici 1996-1997 e 1997-1998, tenendo conto delle esigenze dei comuni montani e dei comuni ove esiste un solo plesso scolastico, delle piccole isole, delle zone a rischio di devianza minorile e giovanile o caratterizzate da specifiche situazioni di disagio economico o socioculturale, nonche' dalla presenza di studenti portatori di handicap, in relazione ai diversi gradi di istruzione e all'eta' degli alunni. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinati interventi di razionalizzazione della rete scolastica, di soppressione di plessi di scuole elementari e di sezioni staccate di istituti di istruzione secondaria, di modifica dei parametri per la formazione delle classi in alcuni ordini di scuole, senza comunque che si producano squilibri nella formazione educativa, al fine di ottenere risparmi lordi nella misura di lire 1.200 miliardi annui, pari a lire 680 miliardi netti. 20. Gli istituti secondari superiori, anche di diverso ordine e tipo, o le loro sezioni staccate o coordinate, possono essere aggregati tra loro, al fine di consentire la creazione di istituti rispondenti alle condizioni stabilite dall'art. 51, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dotati di personalita' giuridica e di autonomia amministrativa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabilite: a) le modalita' di funzionamento del nuovo consiglio di istituto e l'articolazione del collegio dei docenti in sezioni corrispondenti alle scuole aggregate; b) la redistribuzione, tra soggetti obbligati, degli oneri riguardanti le spese di funzionamento; c) la conservazione delle denominazioni delle scuole aggregate. 21. Con lo stesso decreto di cui al comma 19, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni, sono stabiliti i criteri per gli interventi, che dovranno, comunque, tenere conto: a) del grado di sviluppo socioculturale ed economico delle comunita' interessate; b) della situazione orografica dei luoghi, dei livelli di urbanizzazione primaria degli stessi e del grado di dispersione scolastica, soprattutto nelle zone in cui le istituzioni scolastiche costituiscono l'unico riferimento istituzionale e culturale. 22. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, potranno essere adattati i programmi di insegnamento e l'organizzazione didattica delle scuole medie funzionanti nelle localita' montane e nelle piccole isole, in modo da consentire, a decorrere dal 1 settembre 1996, speciali condizioni di frequenza, che escludono la cofrequenza, agli alunni distribuiti nel triennio del corso di studi, garantendo adeguate forme di insegnamento individualizzato, anche attraverso la flessibilita' dell'orario e l'organizzazione didattica per moduli, per realizzare adeguate opportunita' di apprendimento senza discriminazioni territoriali e geografiche. 23. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente, gia' prorogate dall'art. 23, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico. 24. A decorrere dal 1 settembre 1996 l'ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni ai docenti di religione, ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei fino al termine dell'attivita' didattica e' effettuata dalle direzioni provinciali del tesoro con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa. L'apertura dei ruoli di spesa fissa e' disposta con i contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati secondo le competenze individuate rispettivamente dagli articoli 309, 520 e 521 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 25. Entro il 31 ottobre 1996, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ai capitoli 1030, 1034, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, le somme rimaste disponibili sulle contabilita' speciali scolastiche e sui conti correnti postali e bancari, nonche' le somme rimaste disponibili sui bilanci degli istituti tecnici, professionali e d'arte con provenienza dai medesimi capitoli. 26. Per gli anni 1996, 1997 e 1998, l'80 per cento delle economie nette stimate, in ciascun anno, viene utilizzato per la costituzione di un fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e previo parere delle commissioni parlamentari competenti, per le esigenze relative alla formazione del personale, al potenziamento e finzionamento delle scuole di ogni ordine e grado e degli uffici dell'amministrazione scolastica. 27-29. Abrogati 30. La durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari di prima e seconda fascia, che precede il loro collocamento a riposo, prevista dagli articoli 19 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e' ridotta a tre anni. Le posizioni di fuori ruolo eccedenti il terzo anno, gia' disposte alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia alla fine dell'anno accademico 1995-1996. Sono esclusi i docenti che necessitano del periodo di cinque anni fuori ruolo per raggiungere l'eta' di pensionamento prevista dai regimi vigenti. 31. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli di funzionalita' operativa necessari anche per l'attuazione dei piani di sviluppo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alle universita' si applicano, in materia di modifiche di organico e di assunzioni del personale, esclusivamente le disposizioni dell'art. 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 32. I contratti con studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica o professionale previsti dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono, nei limiti delle disponibilita' di bilancio delle universita' e per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, essere stipulati anche per l'attivazione di corsi ufficiali non fondamentali o caratterizzanti, nei casi e nei limiti stabiliti dallo statuto. 33. Le disposizioni di cui all'art. 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, prorogate per il triennio 1994-1996 dell'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, vanno interpretate nel senso che tra le indennita', compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per il 1992, sono comprese le borse di studio di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. 34. Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, in alternativa alla borsa di studio di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, possono usufruire di borse di studio concesse in base a finanziamenti e assegnazioni dell'Unione europea e di organismi internazionali, ovvero concesse direttamente da tali organismi. 35. Per favorire il processo di trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche alle piccole e medie imprese le universita' e gli enti pubblici di ricerca non strumentali a carattere nazionale possono accedere, per le attivita' propedeutiche alla realizzazione dei singoli progetti di trasferimento tecnologico, ai finanziamenti di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. 36. A decorrere dal 1 gennaio 1996 l'indennita' continuativa di missione prevista dagli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, dall'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonche' dalla legge 10 marzo 1987, n. 100 e dall'art. 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e' corrisposta per un solo anno, in misura intera per i primi sei mesi ed in misura ridotta alla meta' per il semestre succesivo. 37. Per il personale destinato a prestare servizio all'estero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde, conglobata ai sensi delle vigenti disposizioni nello stipendio iniziale di ciascun livello a decorrere dal 30 giugno 1988, e per il personale dirigente dal 1 gennaio 1989, si intende portata in diminuzione dalle indennita' di servizio all'estero e dagli assegni di sede con le medesime decorrenze. 38. In caso di destinazione all'estero di personale militare ai sensi della legge 27 dicembre 1973, n. 838, gli inquadramenti nei livelli retributivi effettuati in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonche' di successive disposizioni di riordino giuridico ed economico della carriera, non influiscono sull'indennita' di servizio all'estero che resta determinata nella misura prevista per il posto di funzione indicato nel provvedimento formale di destinazione all'estero. 39. Per il personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, fino all'entrata in vigore del regolamento organico emanato in applicazione della legge 18 marzo 1989, n. 106, gli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali disposti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1988, n. 285, si intendono improduttivi di effetti sull'indennita' di servizio all'estero che rimane stabilita nelle misure scaturenti dall'applicazione della tabella di equiparazione di cui all'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, come integrato dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346. 40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresi' inviati i rendiconti annuali dell'attivita' svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa. 41. I Ministri effettuano il riparto secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale nonche' degli enti nazionali per la gestione dei parchi. 42. Gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso. 43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 e' quantificata annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. 44. Per gli anni 1996, 1997 e 1998 la dotazione di cui al comma 43 e' ridotta del 20 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente".

Art. 3.

(Personale docente, assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori delle Accademie e dei Conservatori)

1. All'articolo 270 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti.";

b) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione. L'indizione e' subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquennio di riferimento, di una effettiva disponibilita' di cattedre e di posti.";

c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: "10-bis. Le graduatorie restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.";

d) il comma 13 e' sostituito dal seguente: "13. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per titoli ed esami e per le graduatorie permanenti relative al personale docente delle altre istituzioni scolastiche".

2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno titolo all'inclusione:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonche' nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti dalla previgente normativa e abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto o superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacita' didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere; all'onere derivante dallo svolgimento della predetta sessione riservata si provvede entro il limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 4;

c) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto.

3. Alla sessione di cui al comma 2, lettera b), sono ammessi i docenti che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle Accademie statali, pareggiate o legalmente riconosciute e nei Conservatori di musica o negli Istituti musicali pareggiati per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo.

4. All'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti si provvede secondo le modalita' definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 4.

(Supplenze)

1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreche' ai posti medesimi non sia stato gia' assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.

4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.

5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.

6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attivita' didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.

7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalita' e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.

8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta e' attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si e' inseriti.

9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o piu' lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera.

10. Il conferimento delle supplenze temporanee e' consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.

11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico.

12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresi' al personale docente ed ATA delle Accademie e dei Conservatori.

13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.

Art. 5.

(Insegnanti tecnico-pratici e utilizzazioni presso gli enti e le associazioni di cui all'articolo 456, comma 2, del testo unico)

1. All'articolo 5 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento e' svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonche' degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.";

b) al comma 4, primo periodo, sono soppresse le parole: "i docenti tecnico-pratici e"; al medesimo comma 4, secondo periodo, sono soppresse le parole: "i docenti tecnico-pratici o".

2. Al comma 12 dell'articolo 326 del testo unico e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini delle assegnazioni di cui all'articolo 105, comma 7, del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ai predetti corsi di studio sono equiparate le altre iniziative di formazione sulla stessa materia promosse dall'amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione dell'amministrazione medesima".

Art. 6.

(Personale amministrativo, tecnico e ausiliario - ATA)

1. L'articolo 551 del testo unico e' sostituito dal seguente:

"Art. 551. - (Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi). - 1. L'accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e attingendo alla graduatoria permanente di cui all'articolo 553. 2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. 4. I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell'articolo 557, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso per titoli ed esami e la graduatoria permanente".

2. All'articolo 552 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono premessi i seguenti: "01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilita' di posti. 02. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione. 03. Spetta agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi uffici dell'amministrazione scolastica periferica riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonche' riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attivita' conseguenti."; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino alla data da cui decorre la validita' della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente"; c) e' aggiunto in fine il seguente comma: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica istruzione e svolti a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un ufficio dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione a tempo indeterminato sono stipulati dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico della provincia nella quale ha sede l'Accademia o il Conservatorio di assegnazione".

3. L'articolo 553 del testo unico e' sostituito dal seguente:

"Art. 553. - (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli dei responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 551, comma 4. 2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento di coloro che hanno superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami e di coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti e' effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono gia' compresi nella graduatoria permanente. 3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalita' definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401. 4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami. 5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. 7. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale di cui al comma 6, le graduatorie concorsuali previste dall'articolo 552, comma 5-bis, sono ripartite in graduatorie provinciali".

4. L'indizione, lo svolgimento dei concorsi e le conseguenti assunzioni per l'accesso alla terza qualifica del personale ATA delle Accademie e dei Conservatori avvengono con le modalita' di cui al comma 5-bis dell'articolo 552 del testo unico, inserito dalla lettera c) del comma 2 del presente articolo.

5. Il personale ATA del Conservatorio di musica di Trento e' a carico della provincia di Trento.

6. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 553 del testo unico, come sostiuito dal comma 3 del presente articolo, hanno titolo all'inclusione oltre al personale che chiede il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:

a) coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

b) coloro che abbiano superato le prove di un analogo precedente concorso per titoli ed esami e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, stabilisce anche le modalita' della prima integrazione delle graduatorie permanenti.

8. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge e' inserito nelle graduatorie del concorso per soli titoli in due province, ferma restando tale collocazione, indica una delle due province ai fini dell'assunzione come supplente.

9. L'articolo 557 del testo unico e' sostituito dal seguente:

"Art. 557. - (Concorsi riservati) - 1. Una quota del 30 per cento e, rispettivamente, del 40 per cento dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda e terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, e' conferita agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori, che siano inseriti in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili previo conseguimento di una idoneita' in appositi concorsi riservati. 2. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purche' in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianita' di almeno cinque anni di servizio di ruolo o, a prescindere da tale anzianita', se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 556, comma 4, per particolari attivita' tecniche o specialistiche. 3. I concorsi riservati per la seconda qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'articolo 552 per i concorsi pubblici. 4. Il concorso riservato per la terza qualifica e' per titoli, integrato da una o piu' prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso viene indetto. 5. L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 avviene mediante l'inserimento dei nuovi aspiranti risultati idonei nei concorsi riservati. 6. I concorsi riservati sono banditi dagli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sulla base di una ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, con periodicita' quadriennale ovvero in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui al comma 1".

10. Le graduatorie dei concorsi riservati vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle che saranno compilate a seguito delle procedure dei medesimi concorsi riservati in corso di svolgimento sono trasformate nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 557 del testo unico, come sostituito dal comma 9 del presente articolo.

11. I modelli viventi in possesso dei titoli di studio previsti dalla tabella I allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, per l'accesso rispettivamente alla III e IV qualifica del personale ATA, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato cinque anni di servizio anche non continuativo nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici, sono inseriti, a domanda, sulla base dell'anzianita' di servizio, in graduatorie ad esaurimento ai fini dell'assunzione in ruolo sui posti annualmente disponibili. L'inserimento nella graduatoria per la III qualifica e' comunque subordinato al superamento di una prova di idoneita' all'espletamento delle funzioni dello specifico profilo, i cui contenuti e modalita' sono definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. All'onere derivante dallo svolgimento della predetta prova di idoneita' si provvede entro il limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 4. I modelli viventi in possesso dei requisiti di servizio di cui al presente comma sono assunti, nei limiti del fabbisogno annuale, con contratto di durata annuale per un numero di ore compreso tra le dieci e le venti settimanali. L'ulteriore fabbisogno di modelli viventi nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici e' soddisfatto mediante il ricorso a contratti di prestazione d'opera. I modelli viventi che siano stati inclusi, ai sensi del presente comma, nelle graduatorie ad esaurimento per l'assunzione nei ruoli del personale ATA hanno titolo altresi', a domanda, alla precedenza nell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, da parte dei capi d'istituto delle Accademie di belle arti e dei licei artistici, nei corrispondenti profili professionali. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 275 del testo unico e' abrogato. In sede nazionale verra' attivato un confronto fra amministrazione scolastica e organizzazioni sindacali sulle modalita' di attuazione del presente comma.

Art. 6.

4. Il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi e' stabilito con regolamento.

5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, e' emanata la tabella di valutazione dei titoli.

5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica istruzione e svolti a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un ufficio dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione a tempo indeterminato sono stipulati dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico della provincia nella quale ha sede l'Accademia o il Conservatorio di assegnazione".

- Per il comma 3 dell'art. 401 del testo unico, si veda nel testo sostituito all'art. 1 della presente legge. - Per il testo dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, si veda nelle note all'art. 1.

- Per il testo dell'art. 8-bis del decretolegge 6 agosto 1988, n. 323, si veda nelle note all'art. 1.

- La descrizione della seconda e terza qualifica di cui all'art. 51 del C.C.N.L. del comparto "Scuola", e' la seguente: "II - Qualifica di inquadramento del responsabile amministrativo:

II/1: Profilo: Responsabile amministrativo.

III. - Qualifica di inquadramento della Assistente amministrativo ed equiparati:

III/1: Profilo: Assistente amministrativo.

III/2: Profilo: Assistente tecnico.

III/3: Profilo: Cuoco.

III/4: Profilo: Infermiere". - Il testo del comma 4 dell'art. 556 del testo unico, e' il seguente: "

4. Il personale A.T.A. puo' partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica funzionale immediatamente superiore, se in servizio in quella inferiore da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale superiore, purche' detto titolo non sia specificamente richiesto dal particolare tipo di attivita' tecnica o specialistica".

- I titoli di studio previsti dalla tabella I allegata al C.C.N.L. del comparto "Scuola" sono i seguenti:

"TABELLA I - (art. 51, comma 1)

REQUISITI CULTURALI PER L'ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE A.T.A. Direttore amministrativo (nei Conservatori di musica e nelle Accademie):

a) diploma di laurea in giurisprudenza;

in scienze politiche sociali e amministrative;

in economia e commercio o in scienze coloniali e marittime;

titoli equipollenti.

Responsabile amministrativo:

a) diploma di ragioniere e perito commerciale (anche con sezione commercio con l'estero);

diploma di ragioniere,

perito commerciale e programmatore;

rilasciati dagli istituti tecnici commerciali;

b) diploma di analista contabile;

diploma di operatore commerciale;

rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali.

I titoli elencati sono validi purche' congiunti a uno dei corrispondenti titoli di specializzazione: diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e specializzazione (postsecondario); corsi di formazione professionale regionale di secondo livello (riservati ai diplomati) rilasciato al termine dei corsi svolti in regime di convenzione ed attinenti alle discipline amministrativocontabili e di durata non inferiore a 600 ore;

diploma universitario relativo a corsi specifici.

In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) e' valida la laurea specifica (giurisprudenza; economia e commercio; economia bancaria; laurea attinente alle scienze e tecniche amministrative o commerciali o economicoaziendali o finanziarie). In caso di mancato possesso del diploma o attestato postsecondario, e' valida, in aggiunta del diploma di cui alle lettere a) e b), la laurea anche in discipline non specifiche.

Assistente amministrativo:

a) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilita' di aziende);

b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativocontabile, rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978. In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettera a) e b) e' valido un diploma di maturita' che consenta l'accesso agli studi universitari.

Assistente tecnico:

a) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;

b) diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;

c) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978. In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle precedenti lettere a), b), c), e' valido qualsiasi diploma di maturita', corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari.

Cuoco:

a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;

b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978. Infermiere: a) diploma di infermiere professionale.

Collaboratore scolastico:

a) diploma di scuola media.

Aiutante cuoco:

a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;

b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.

Guardarobiere:

a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;

b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.

Addetto alle aziende agrarie:

a) diploma di scuola media;

b) attestato di qualifica specifica.

Per il personale A.T.A. che, in ragione dei titoli previsti dal precedente ordinamento, sia titolare, prima dell'entrata in vigore del presente contratto, di un rapporto di lavoro a tempo determinato o sia comunque iscritto nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze, rimangono comunque validi i titoli medesimi".

Art. 7.

(Insegnanti di sostegno)

1. Gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni, che abbiano prestato servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado per attivita' di sostegno per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2. Le prove sono volte ad accertare il possesso delle capacita' didattiche relativamente all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap in connessione con le discipline di competenza. Nelle operazioni di nomina in ruolo sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado e' data la priorita' al personale in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975. Nelle operazioni di mobilita', al predetto personale e' riservato il 50 per cento dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, e' valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'articolo 485 del testo unico.

Art. 8

Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato

1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado e' a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.

2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, e' trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed e' inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale e' consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianita' maturata presso l'ente locale di provenienza nonche' il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilita' del posto.

3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, e' analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed e' inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.

4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalita' da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilita' di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonche' della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non gia' previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito.

5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalita' per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.

Art. 9.

(Norme sul personale dell'organico provvisorio necessario per assicurare il funzionamento iniziale dei provveditorati agli studi delle province di nuova istituzione)

1. Le assegnazioni del personale sui posti dell'organico provvisorio necessario per assicurare il funzionamento iniziale dei provveditorati agli studi delle province di nuova istituzione cessano con la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato dei vincitori dei concorsi indetti per la copertura dei posti di organico negli uffici predetti, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997. Allo stesso personale e' comunque consentita l'opzione per la permanenza nella sede gia' assegnata con priorita' rispetto all'assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi predetti. In relazione alle opzioni esercitate dal predetto personale, i vincitori dei concorsi possono essere assegnati su posti vacanti di provveditorati agli studi anche di altre regioni.

Art. 10.

(Proroga di graduatorie per ispettore tecnico)

1. La proroga stabilita dall'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applica, fino al 31 dicembre 1999, anche agli idonei delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione, indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione del 6 luglio 1984, pubblicati nel supplemento ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 25 settembre 1984, e del 23 maggio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 1988, e con i decreti del medesimo Ministro del 21 giugno 1988, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 2 del 10 gennaio 1989, approvate in data antecedente al limite temporale indicato nel medesimo articolo 22, comma 8, della citata legge n. 724 del 1994. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 11.

(Disposizioni varie)

1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 213, le parole "e dai docenti dell'Accademia" sono sostituite dalle seguenti: "dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia";

b) dopo il comma 2 dell'articolo 214, e' inserito il seguente: "2-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame.";

c) il comma 4 dell'articolo 239 e' abrogato;

d) al comma 1 dell'articolo 251 le parole: "Gli orari e i programmi di insegnamento e" sono sostituite dalle seguenti: "Gli orari di insegnamento e i programmi";

e) il comma 8 dell'articolo 252 e' sostituito dal seguente: "8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo.";

f) al comma 1 dell'articolo 257, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) delibera le spese a carico del bilancio dell'istituto e determina il limite di somma che il presidente del consiglio di amministrazione e' autorizzato a spendere direttamente con propri provvedimenti;".

2. I docenti che abbiano superato le prove del concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, indetto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorche' ammessi con riserva, possono essere immessi nei predetti ruoli purche' in possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso medesimo. L'assunzione e l'assegnazione della sede avverranno sulla base di graduatorie da utilizzare dopo l'esaurimento di quelle relative ai docenti di cui al predetto articolo 9, comma 1-bis, e da compilare secondo i medesimi criteri e modalita'. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente vacanti e destinati alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in base alle norme vigenti.

3. Il Ministro della pubblica istruzione e' autorizzato a procedere alla nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi per titoli ed esami e, laddove occorra, all'aggiornamento delle graduatorie permanenti anche qualora le graduatorie dei precedenti concorsi non siano state ancora registrate dagli organi di controllo.

4. Il personale docente che abbia superato con riserva le prove scritte e orali delle sessioni riservate di abilitazione indette ai sensi delle ordinanze del Ministro della pubblica istruzione nn. 394, 395 e 396 del 18 novembre 1989, e nn. 99, 100 e 101 del 9 aprile 1990, e che sia stato escluso dalle relative graduatorie pur essendo in possesso dei requisiti riconosciuti utili dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ai fini dell'ammissione alle predette sessioni riservate, indicati nella circolare del Ministro della pubblica istruzione 2 giugno 1997, n. 344, e' da considerare abilitato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Restano comunque valide le nomine in ruolo disposte nella scuola materna e nella scuola media, in esecuzione di decisioni giurisdizionali di primo grado, sulla base delle graduatorie dei concorsi indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, sui posti delle dotazioni organiche aggiuntive determinate ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge n. 270 del 1982. Sono fatti salvi gli effetti di tutti i provvedimenti conseguenti alle predette nomine adottati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Sui restanti posti delle predette dotazioni organiche non si procede ad ulteriori nomine in ruolo.

6. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti professionali di Stato, indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 19 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56-bis del 17 luglio 1990, sono valide per la nomina sui posti vacanti e disponibili fino all'anno scolastico 1998-1999.

7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi i diritti dei vincitori dei concorsi ordinari in fase di svolgimento o gia' conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Nel testo unico, tutti i riferimenti ai concorsi per soli titoli e alle relative graduatorie, sostituite dalle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 6 della presente legge, si intendono effettuati alle predette graduatorie permanenti.

9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999, sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre provvedendo anche all'istituzione di una specifica classe di concorso di strumento musicale. I docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 ai sensi della normativa vigente. A tal fine essi sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, da istituire per la nuova classe di concorso dopo l'espletamento della sessione riservata di cui al successivo periodo. Per i docenti che non siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media l'inclusione nelle graduatorie permanenti e' subordinata al superamento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, consistente in una prova analoga a quella di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).

10. I docenti di educazione fisica nella scuola media e nella scuola secondaria di secondo grado nonche' di educazione musicale nella scuola media, mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed inclusi nelle graduatorie provinciali compilate ai sensi dei citati articoli e dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326, sono gradualmente assunti a tempo indeterminato nei limiti dei posti che vengono annualmente accantonati per gli stessi in ambito provinciale prima delle operazioni di mobilita' territoriale e professionale. Nel caso di ulteriore disponibilita' per le assunzioni a tempo indeterminato risultanti dopo le operazioni di trasferimento e di passaggio, le assunzioni dei predetti docenti sono effettuate sul contingente dei posti destinato ai docenti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge.

11. I docenti di educazione fisica di cui al comma 10 hanno titolo all'immissione in ruolo, per detto insegnamento, nella provincia in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con precedenza rispetto ai docenti inclusi nelle graduatorie nazionali formulate ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

12. Per gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, la retribuzione individuale di anzianita', prevista dal comma 1 dell'articolo 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto "Ministeri", sottoscritto il 9 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997, determinata al 1o gennaio 1991 in base all'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, viene rideterminata con il procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, a decorrere dal 1o gennaio 1998. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 2.677 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

13. L'articolo 473, comma 2, secondo periodo, del testo unico deve intendersi nel senso che nei corsi con valore abilitante la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo della scuola e' garantita in modo cumulativo o alternativo.

14. Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico e' da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 e' considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

15. All'articolo 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole: "e, limitatamente al primo corso concorso, coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato" sono soppresse;

b) al medesimo comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui all'articolo 25-ter, il 50 per cento dei posti cosi' determinati e' riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianita' di servizio maturata quale preside incaricato";

c) al comma 5, secondo periodo, le parole: "il 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 50 per cento".

Art. 11.

E' conseguentemente necessario far cessare definitivamente la materia del contendere attraverso lo scioglimento in senso favorevole delle riserve pregresse; l'abbandono del contenzioso sia in primo grado che in appello; la formale definizione dei ricorsi gerarchici e straordinari pendenti:

a) per quanto concerne quindi il contenzioso in atto che abbia gia' dato luogo a pronuncia, le SS.LL., verificata l'esperienza in capo ai singoli interessati dei requisiti di ammissione alle pregresse procedure concorsuali ed abilitanti sopra citate, cosi' come definiti dalle decisioni del Consiglio di Stato, provvederanno, da un lato, a dare immediata esecuzione alle decisioni sfavorevoli all'amministrazione gia' emesse, e, dall'altro, si asterranno dal coltivare gli appelli;

b) per quanto concerne poi il contenzioso sia esso di natura gerarchica, giurisdizionale o straordinario, per il quale non siano ancora intervenute le relative decisioni, e' necessario che le SS.LL., conformemente agli indirizzi giurisprudenziali consolidati sulle tre tematiche di cui sopra, emettano immediatamente, ove sia stata accertata l'esistenza dei presupposti, i provvedimenti satisfattivi delle richieste avanzate in sede ricorsuale, cosi' ponendo le condizioni per la cessazione della materia del contendere che, in tempi successivi, dovra' trovare definitiva formalizzazione attraverso gli atti a cio' necessari. Piu' in particolare:

1. - Nel caso dei docenti che, ammessi con riserva a partecipare alla sessione riservata di abilitazione, abbiano a suo tempo superato il relativo esame, si procedera', in virtu' delle decisioni del Consiglio di Stato di cui trattasi, a sciogliere, da parte dei competenti sovrintendenti scolastici, le riserve a suo tempo formulate, riconoscendo pieno titolo alle abilitazioni all'epoca conseguite.

2. - Per quanto riguarda infine i docenti che avevano a suo tempo chiesto di partecipare con regolare domanda alle varie tornate dei concorsi a cattedre e a posti per soli titoli (1989, 1990, 1993, 1996) e che sono stati inseriti con riserva nelle graduatorie o non lo sono stati affatto, pur avendo presentato domanda di partecipazione e ricorsi nei vari gradi a seguito della non ammissione o della esclusione, si ritiene, a seconda di casi, necessario sciogliere la riserva, e disporre cosi' l'iscrizione a pieno titolo dei candidati nelle varie graduatorie concorsuali, ovvero procedere all'inserimento dei predetti docenti nelle graduatorie ora per allora ricorrendo, eventualmente, anche all'opera delle commissioni giudicatrici nel caso di non avvenuta valutazione dei titoli degli interessati. Per effetto dell'adozione, a seconda della fattispecie, dei provvedimenti di cui sopra, i singoli ricorrenti, destinatari degli stessi, verranno collocati, a cura dei competenti provveditori agli studi, nelle graduatorie del concorso per soli titoli al posto loro spettante in base al punteggio conseguito e, se ed in quanto utilmente graduati, individuati come destinatari di contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1 settembre 1997. Nei confronti dei docenti che dovessero invece trovarsi in posizione di licenziabilita', per effetto del subentro dei soggetti destinatari dei provvedimenti atti a produrre la cessazione della materia del contendere, sara' disposto il mantenimento in servizio fino al termine dell'anno scolastico corrente e anche, successivamente, su posti vacanti e disponibili. Si precisa che sul contenuto della presente circolare e' stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato. Si invita a voler procedere con ogni possibile sollecitudine ai necessari adempimenti e si resta in attesa che i responsabili degli uffici scolastici provinciali comunichino, ciascuno per la parte di competenza, l'esatto numero di docenti, eventualmente distinti per classe di concorso, nei cui confronti sia stato necessario disporre il mantenimento in servizio. Successivamente all'acquisizione di tali dati, si fa riserva, pertanto, di emanare eventuali ulteriori disposizioni".

- Il testo delle graduatorie dei concorsi indetti in prima applicazione dalla legge 20 maggio 1982, n. 270, per le nomine in ruolo nella scuola elementare e media, e' il seguente:

"Titolo III Norme transitorie di immissione in ruolo Capo I - Immissione nei ruoli della scuola materna statale

Art. 21 (Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980). - Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, gia' forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1947, n. 434 (21), convertito con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1981. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sara' assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione, nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito l'incarico, a partire dall'anno scolastico 1983-1984.

Art. 22 (Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980). - Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, gia' forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1982. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sara' assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente art. 21. L'assegnazione della sede e' disposta secondo modalita' analoghe a quelle previste dal medesimo art. 21.

Art. 23 (Sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna ai fini dell'immissione in ruolo). - Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' indetta una sessione riservata di esami per il conseguimento nella scuola materna, con una prova scritta ed una prova orale, ai fini dell'immissione in ruolo. La prova scritta consistera' nella trattazione di un argomento relativo agli orientamenti dell'attivita' educativa della scuola materna, con particolare riferimento alla sua impostazione metodologica. La prova orale avra' come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tendera' a svilupparne le connessioni con altri argomenti dei suddetti orientamenti, anche ai fini di una piu' organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del precedente titolo I, con esclusione della scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni d'esame. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilita' di partecipare alle prove scritte, e' data dalla facolta' di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dall'organo che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali prima della conclusione del concorso. Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti nelle scuole materne statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-1981.

Art. 24 (Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980). - Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente art. 23 o a seguito dell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1983. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente primo comma la sede di servizio sara' assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto del precedente art. 21 e del precedente art. 22. L'assegnazione della sede e' disposta secondo modalita' analoghe a quelle previste dal precedente articolo 21. A tal fine la graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi sara' integrata con la valutazione del titolo di abilitazione. Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 23. Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

Art. 25 (Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980). - Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80 ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente art. 23 o a seguito dell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1984. L'assegnazione della sede e' disposta a partire dall'anno scolastico 1985-1986, secondo modalita' analoghe a quelle previste dal precedente art. 24, terzo comma, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 21, 22 e 24. Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente art. 23. Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

Art. 11.

Art. 26 (Assistenti del ruolo ad esaurimento).- Le assistenti di scuola materna, di cui all'art. 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463, in possesso del prescritto titolo di studio, che non abbiano conseguito l'abilitazione nell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge, conseguono l'abilitazione mediante colloqui da indire negli anni 1982 e 1983. Il colloquio e' effettuato secondo le medesime modalita' previste, per la prova orale dei concorsi ordinari, dal precedente art. 2. Le predette assistenti sono nominate nei ruoli degli insegnanti delle scuote materne statali secondo le modalita' e con le decorrenze stabilite dall'art. 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463. L'assegnazione della sede sara' disposta, contestualmente alla nomina, nell'ambito provinciale, con precedenza rispetto agli insegnanti da immettere in ruolo con la medesima decorrenza per effetto della presente legge.

Art. 27 (Insegnanti supplenti della scuola materna statale). - Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola materna statale nel sessennio antecedente al l settembre 1981, nonche' gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge. ai sensi del precedente art. 20. Gli insegnanti, gia' forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981 o 1981-1982, un anno di servizio in qualita' di supplente nella scuola materna statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola materna statale nel settennio antecedente alla data del 1 settembre 1984, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualita' di supplente nella scuota materna statale, nel settennio antecedente alla data del 1 settembre 1982, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale. nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio. Gli insegnanti, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente art. 25. Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno. E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

Art. 28 (Insegnanti assunti per il completamento di orario nella scuola materna). - Agli insegnanti che abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico nel periodo che va dall'anno scolastico 1974-75 al 1977-78, a seguito di assunzione per il completamento di orario delle sezioni di scuola materna statale, nonche' per un ulteriore anno scolastico nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico l974-75 e l'anno scolastico 1980-81 incluso, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 22, 23 e 25, a seconda che siano abilitati o non abilitati. Agli insegnanti medesimi non si applica il disposto di cui al primo comma del successivo art. 58. Gli anni scolastici sono computati secondo quanto disposto dal precedente art. 27, penultimo e ultimo comma.

Capo II - Immissione nei ruoli della scuola elementare

Art. 29 (Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980). - Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale nonche' gli insegnanti e gli assistenti dell'istituto "Augusto Romagnoli" che abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dalla data del 10 settembre 1981. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente comma, la sede di servizio sara' assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito l'incarico, a partire dall'anno scolastico 1983-1984.

Art. 30 (Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80). - Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale, che abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente, la sede di servizio sara' assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985, dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente art. 29. L'assegnazione della sede e' disposta secondo modalita' analoghe a quelle previste dal medesimo art. 29.

Art. 31 (Insegnanti supplenti della scuola elementare statale). - Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonche': gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente art. 20. Gli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981 o 1981-1982 un anno di servizio in qualita' di supplente nella scuola elementare statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualita' di supplente nella scuola elementare statale, nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986 in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli. del punteggio relativo al titolo di studio e dei titoli di servizio. La disponibilita' di posti va accertata dopo la assegnazione della sede agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 29 e 30. Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno. E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

Art. 32 (Particolari categorie di insegnanti elementari). - Il servizio prestato dagli insegnanti di scuola elementare, nominati in ruolo per effetto del concorso magistrale indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 20 marzo 1975, n. 68, la cui nomina e' stata poi revocata a seguito di pronuncia giurisdizionale, e' da considerare a tutti gli effetti come servizio prestato con incarico a tempo indeterminato, valido ai fini dell'applicazione dell'art. 10, ultimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463. Analogamente, il servizio prestato dagli insegnanti di scuola materna nominati in ruolo per effetto del concorso indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 12 aprile 1976, n. 97, la cui nomina e' stata poi revocata a seguito di pronuncia giurisdizionale, e' da considerare a tutti gli effetti come servizio prestato con incarico a tempo indeterminato, valido ai fini dell'applicazione dell'art. 6, primo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463. Restano ferme le nomine in ruolo e le assegnazioni di sede effettuate prima della data di entrata in vigore della presente legge". - Il testo dell'art. 20 della legge n. 270/1982 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), e' il seguente: "Art. 20 (Prima applicazione delle dotazioni aggiuntive). - In prima applicazione della presente legge le dotazioni aggiuntive della scuola materna sono determinate in numero di 5.500 unita' complessive; le dotazioni aggiuntive della scuola elementare sono determinate in numero di 36.000 unita' complessive; le dotazioni aggiuntive della scuola media sono determinate in numero di 47.000 unita' complessive; le dotazioni aggiuntive degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono determinate in numero corrispondente a quello delle unita' di personale in soprannumero, risultante anche per effetto delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge. Per la scuola materna ed elementare, il Ministro della pubblica istruzione ripartisce, con proprio decreto, sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi, le dotazioni aggiuntive elementare e media di primo grado e' utilizzato per il riassorbimento degli eventuali soprannumeri conseguenti alle immissioni in ruolo". - Per il testo dell'art. 401 del testo unico n. 297/94, si veda il testo sostituito dall'art. 1 della presente legge. - Per il testo degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si veda nelle note all'art. 1. - Il testo dell'art. 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326 (Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270), e' il seguente: Art. 11. "Art. 15. - I docenti di educazione musicale e di educazione fisica mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del titolo di studio dell'abilitazione all'insegnamento, hanno titolo ad essere immessi in ruolo gradualmente, sulla base delle graduatorie provinciali di cui rispettivamente ai predetti articoli 43, commi quarto e quinto, e 44, comma settimo, da compilare dopo l'entrata in vigore della presente legge, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili". - Per il testo dell'art. 8-bis del decretolegge 6 agosto 1998, n. 323, si veda nelle note all'art. 1. - Il testo del comma 8 dell'art. 5 del citato decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, e' il seguente: "8. Gli ispettori tecnici attualmente in servizio sono inquadrati nel ruolo unico di cui al comma 1 agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore del presente decreto e agli effetti economici, dal 1 gennaio 1991. Gli ispettori tecnici provenienti dal ruolo degli ispettori tecnici periferici mantengono il trattamento economico in godimento fino alla data del 31 dicembre 1990". - Il testo del comma 1 dell'art. 41 del C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale del comparto "Ministeri", e' il seguente: "1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 72, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 31 dicembre 1996. Il valore degli aumenti biennali in godimento con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale derivante dell'applicazione dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 344/1990, convertito dalla legge n. 21/1991, ed ai valori percentuali dei relativi aumenti biennali". - Il testo del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 (Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato), e' il seguente: "Al personale dirigente di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promosso o nominato alla qualifica superiore successivamente al 1 gennaio 1983, compete lo stipendio iniziale della nuova posizione aumentato della meta' dell'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianita' di servizio effettivamente prestato nella qualifica di provenienza". - Il testo del comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giuigno 1988 relativo al personale del comparto scuola), e' il seguente: "1. L'inquadramento economico nelle nuove posizioni stipendiali, di cui alla allegata tabella A, e' effettuato alla data del 1 luglio1988 sulla base dell'anzianita' giuridica ed economica maturata alla data del 30 giugno 1988. Per la valutazione dell'anzianita' riconosciuta ai soli, fini economici si applica il comma 4 dell'art. 3". - Il testo dell'art. 473, comma 2, del testo unico n. 297/94 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e' il seguente: "2. I corsi sono organizzati dai provveditori agli studi e sono programmati, secondo le esigenze, sulla base di piani periodici, che possono prevedere forme di convenzioni con universita' ed enti di ricerca, nonche' con enti ed organizzazioni esterni ed organismi aventi strutture e tecnologie avanzate. Nei corsi con valore abilitante e comunque garantita la presenta di personale docente universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai fini della valutazione finale. I coordinatori e i docenti chiamati a curare l'attivita' didattica e formativa sono nominati dagli stessi provveditori agli studi; i corsi medesimi si svolgono secondo modalita' che ne rendono compatibile la frequenza con la normale prestazione del servizio da parte dei partecipanti, nonche' del coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano stati scelti tra il personale della scuola. Per le iniziative che riguardano un numero limitato di partecipanti o che richiedono particolari qualificazioni tecnicoprofessionali, i piani periodici possono prevedere corsi a carattere nazionale, interregionale o regionale, con modalita' organizzative che escludono comunque la nomina di personale supplente in sostituzione del personale che partecipa ai corsi". - Il testo del comma 1 dell'art. 489 del citato testo unico n. 297/94, e' il seguente: "1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento e' da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validita' dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione". - Il testo dell'art. 28-bis, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 28-bis (Reclutamento dei dirigenti scolastici). - 1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso e' ammesso il personale docente ed educativo delle istruzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4. 2. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale rispettivamnete per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative e' calcolato sommando i posti gia' vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'art. 25-ter, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo del triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di eta', maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale del 25 per cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilita'. 3. Il corsoconcorso, si articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano le selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti messi a concorso a norma del comma 2 rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del dieci per cento. Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui all'art. 25 -ter , il 50 per cento dei posti cosi' determinati e' riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianita' di servizio maturata quale preside incaricato. 4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello previsto dal decreto di cui all'art. 25-ter, comma 2, comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il numero dei moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la durata e la modalita' di svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione al corso concorso per posti non coerenti con la tipologia del servizio prestato. 5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che l'hanno superato, in numero non superiore, ai posti messi a concorso, rispettivament per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative. Nel primo corso concorso bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui all'art. 25-ter il 50 per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale in possesso dei requisiti di servizio come preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto della nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede e disposta sulla base dei principi del presente decreto legislativo, tenuto conto delle specifiche esperienze professionali. I cincitori in attesa di nomina continuano a svolgere l'attivita' docente. Essi possono essere temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti per almeno tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono piu' conferiti incarichi di presidenza. 6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi, nel limite del contingente stabilito in sede di contrattazione collettiva, anche i dirigenti che facciano domanda di mobilita' professionale tra i diversi settori. L'accoglimento della domanda e' subordinato all'esito positivo dell'esame finale relativo ai moduli frequentati. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica sono definiti i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici". - Il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, reca: "Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'art. 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Art. 12.

(Disposizioni concernenti i docenti di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537)

1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 i docenti di cui all'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono immessi in ruolo. All'onere finanziario derivante dal presente articolo, valutato in lire 1.259 milioni per l'anno 1999, in lire 3.131 milioni per l'anno 2000 e in lire 1.227 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.