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La legge di stabilità dispone interventi di finanza pubblica ai fini della formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Si compone di 36 articoli, tra i quali si evidenziano: le disposizioni in materia di riduzione delle spese dei Ministeri (articoli 3 e 4), le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici (art. 5) la cui norma è volta a garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze, a partire dal 2026. L'articolo 16, in materia di pubblico impiego, ridisegna la procedura da attivare nel caso di soprannumero o eccedenze di personale all'interno delle aministrazioni pubbliche. L'articolo 22, al fine di agevolare l'accesso al mercato del lavoro, dispone in materia di apprendistato (commi 1 e 2), di contratti di inserimento delle donne (comma 3), di contratti di lavoro a tempo parziale (comma 4), di telelavoro (comma 5) e di incentivi fiscali e contributivi per l'occupazione (comma 6). Rilevanti sono anche le disposizioni dell'articolo 33, commi da 21 a 26, inerenti alla disciplina della concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, nonchè la proroga, per il 2012, di interventi di tutela del reddito.