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Con il presente Accordo le Regioni e le Province Autonome disciplinano l'offerta formativa pubblica per l'acquisizione di competenze di base e trasversali in termini di durata, contenuti e modalità di realizzazione. La cornice normativa è stata resa omogenea a livello nazionale ed è stata specificata la soglia massima del 50% per quanto riguarda le risorse pubbliche disponibili (assegnate dal ministero del Welfare) su ogni territorio per l’attuazione dell’offerta formativa volta a far acquisire "competenze di base e trasversali". Gli apprendisti sono tenuti a frequentare i corsi di formazione per un monte ore annuale diverso a seconda del titolo di studio posseduto:
- 120 ore: per coloro che possiedono solo della licenza elementare e/o della licenza di scuola secondaria di I grado;
- 80 ore: per coloro che possiedono il diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- 40 ore: per coloro che possiedono una laurea o titolo equivalente.
Nelle linee guida viene specificato che queste durate minime possono subire una riduzione per coloro che abbiano già concluso dei moduli formativi in precedenti rapporti di apprendistato. La formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali deve avere come oggetto una selezione delle seguenti competenze:
- adozione di comportamenti sicuri sul luogo di lavoro;
- organizzazione e qualità aziendale;
- relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo;
- diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;
- competenze di base e trasversali;
- competenza digitale;
- competenze sociali e civiche;
- spirito di iniziativa e imprenditorialità;
- elementi di base della professione/mestiere.
Le aziende devono registrare sul libretto formativo dell’apprendista:la formazione fatta e la qualifica professionale maturata.