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Il presente regolamento è adottato nell'ambito dell'autonomia regolamentare riconosciuta all'Autorità e si applica agli appalti e alle concessioni per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori che le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori, le centrali di committenza o gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'art. 3 del codice intendono bandire sulla base dei programmi di acquisizione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 21 del codice o, anche al di fuori della programmazione, qualora ricorrano i presupposti di cui al presente regolamento. Le stazioni appaltanti, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonchè al monitoraggio dello svolgimento dell'intera procedura di gara.
Il presente regolamento è adottato nell'ambito dell'autonomia regolamentare riconosciuta all'Autorità e si applica agli appalti e alle concessioni per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori che le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori, le centrali di committenza o gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'art. 3 del codice intendono bandire sulla base dei programmi di acquisizione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 21 del codice o, anche al di fuori della programmazione, qualora ricorrano i presupposti di cui al presente regolamento. Le stazioni appaltanti, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonchè al monitoraggio dello svolgimento dell'intera procedura di gara.



