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Con il presente comunicato l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici fornisce - nelle more dell'implementazione e della definizione delle modalita' di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, - indicazioni transitorie sulla tempistica degli obblighi di cui all'art. 33 ter del decreto-legge n. 179/2012. A partire dal 10 luglio 2013 le Stazioni appaltanti gia' registrate presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici sono tenute ad acquisire sul sito dell'Autorita', l'Attestato di iscrizione all'Anagrafe Unica avente validita' per tutto il 2013. Tale documento sara' rilasciato alle SA er il tramite dei propri utenti gia' titolari di credenziali per l'accesso ai servizi sul portale dell'Autorita'.Dal 1° settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti dovranno invece comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33-ter del decreto legge n. 179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241/90, il quale provvedera' alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni.
Con il presente comunicato l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici fornisce - nelle more dell'implementazione e della definizione delle modalita' di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, - indicazioni transitorie sulla tempistica degli obblighi di cui all'art. 33 ter del decreto-legge n. 179/2012. A partire dal 10 luglio 2013 le Stazioni appaltanti gia' registrate presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici sono tenute ad acquisire sul sito dell'Autorita', l'Attestato di iscrizione all'Anagrafe Unica avente validita' per tutto il 2013. Tale documento sara' rilasciato alle SA er il tramite dei propri utenti gia' titolari di credenziali per l'accesso ai servizi sul portale dell'Autorita'.Dal 1° settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti dovranno invece comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33-ter del decreto legge n. 179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241/90, il quale provvedera' alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni.