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Il Tribunale di Salerno, prima Sezione civile, nel procedimento cautelare ante causam iscritto al R.G. n. 11519/2019, così dispone: dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, inserito dall'art. 13, comma 1, n. 2) del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 16 della Costituzione; dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio cautelare in corso; dichiara, in via provvisoria e fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di legittimità costituzionale, la sussistenza del diritto di S. S. all'iscrizione anagrafica presso il Comune di C.



