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La misura di carattere generale costituita dalla sospensione della frequenza di tutte le attività formative, in linea con quanto previsto dal DPCM 1° marzo 2020, nonché dal DPCM 4 marzo 2020 ha portato la Conferenza delle Regioni ad approvare un accordo che deroga temporaneamente a quanto previsto dalle linee guida del 25 luglio 2019. Si tratta di una revisione adottata in funzione primariamente per la salvaguardia delle aspettative degli utenti durante la situazione emergenziale determinata dalla diffusione del COVID 19 che ha indotto il Governo nazionale e le stesse Regioni e Province Autonome, ad adottare misure per la gestione e il contenimento dell’epidemia, anche nel campo dell’istruzione e formazione professionale. Il presente Accordo si applica a tutti i casi di formazione obbligatoria, avente validità sull’intero territorio nazionale, regolamentata da leggi e/o Accordi nazionali e/o interregionali, ai fini dell’accesso alle professioni e/o ad attività economiche e/o professionali e ha validità fino alla durata della situazione di emergenza.
Sono esclusi dal campo di applicazione la formazione in materia di salute e sicurezza e tutti i casi di formazione regolamentata oggetto di Accordi in Conferenza Stato Regioni, nei quali sia già prevista una specifica disciplina relativa alla formazione a distanza/e-learning. Ad oggi rientrano in questa casistica i corsi relativi alla somministrazione di alimenti e bevande e quelli per gli ispettori incaricati della revisione dei veicoli a motore. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo, si rinvia alle Linee Guida del 25 luglio 2019, in allegato al presente provvedimento.
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Accordo 31 marzo 2020, n. 51 | 417.8 KB |