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Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 179/2012, stabilisce criteri e modalita' semplificati di accesso alla garanzia del Fondo in favore di start-up innovative e di incubatori certificati nonche', ai sensi di quanto previsto dall'art. 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo.
Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 179/2012, stabilisce criteri e modalita' semplificati di accesso alla garanzia del Fondo in favore di start-up innovative e di incubatori certificati nonche', ai sensi di quanto previsto dall'art. 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo.