MEF - Decreto 3 aprile 2013, n. 55

Ente: 
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
118
Data Fonte: 
22/05/2013
Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Thesaurus: 
Riforme
Tecnologia
Termini ausiliari
Razionalizzazione
Abstract: 

Il  decreto emana  il regolamento  in  materia   di emissione, trasmissione  e  ricevimento  della  fattura  elettronica, attraverso il Sistema di  interscambio,  ai  sensi  dell'articolo  1, commi da 209  a  214,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244.  Le disposizioni contenute nel  presente  regolamento  trovano  applicazione nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209  dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A decorrere dal termine di sei mesi dall'entrata in  vigore  del presente decreto il Sistema di Interscambio  viene  reso  disponibile alle  amministrazioni  di   cui   all'articolo   1   comma   2   che, volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i  propri fornitori, intendono  avvalersene  per  la  ricezione  delle  fatture elettroniche secondo le modalita' indicate.  In  tali casi, la  data  di  effettiva  applicazione  delle  disposizioni   nei riguardi di tali amministrazioni  e'  quella dalle stesse comunicate al gestore di cui all'articolo 1, comma  212, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni.

Documento: 

Il  decreto emana  il regolamento  in  materia   di emissione, trasmissione  e  ricevimento  della  fattura  elettronica, attraverso il Sistema di  interscambio,  ai  sensi  dell'articolo  1, commi da 209  a  214,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244.  Le disposizioni contenute nel  presente  regolamento  trovano  applicazione nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209  dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A decorrere dal termine di sei mesi dall'entrata in  vigore  del presente decreto il Sistema di Interscambio  viene  reso  disponibile alle  amministrazioni  di   cui   all'articolo   1   comma   2   che, volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i  propri fornitori, intendono  avvalersene  per  la  ricezione  delle  fatture elettroniche secondo le modalita' indicate.  In  tali casi, la  data  di  effettiva  applicazione  delle  disposizioni   nei riguardi di tali amministrazioni  e'  quella dalle stesse comunicate al gestore di cui all'articolo 1, comma  212, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni.

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