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Il decreto emana il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni contenute nel presente regolamento trovano applicazione nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A decorrere dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Sistema di Interscambio viene reso disponibile alle amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 che, volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche secondo le modalita' indicate. In tali casi, la data di effettiva applicazione delle disposizioni nei riguardi di tali amministrazioni e' quella dalle stesse comunicate al gestore di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni.
Il decreto emana il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni contenute nel presente regolamento trovano applicazione nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A decorrere dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Sistema di Interscambio viene reso disponibile alle amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 che, volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche secondo le modalita' indicate. In tali casi, la data di effettiva applicazione delle disposizioni nei riguardi di tali amministrazioni e' quella dalle stesse comunicate al gestore di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni.



