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Il decreto stabilisce le modalità attraverso le quali ricercatori e professori universitari possono svolgere attività di didattica e di ricerca, attraverso apposite convenzioni, presso altri atenei o centri di ricerca, per il conseguimento di finalità comuni a più atenei, centri di ricerca o enti pubblici. Le disposizioni si applicano dunque alle università statali, a quelle non statali legalmente riconosciute, alle università straniere e ai centri internazionali di ricerca.