Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30

Ente: 
Presidente Repubblica
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
62
Data Fonte: 
13/03/2021
Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena
Thesaurus: 
Emergenza sanitaria
Istruzione a distanza
Abstract: 

Il Decreto-Legge 30/2021, oltre a decretare ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha introdotto nuove misure per tutti i genitori lavoratori dipendenti. In primis è stata riconosciuta loro la possibilità di svolgere il proprio lavoro in modalità agile o di poter godere di un apposito congedo in presenza di figli conviventi e con età inferiore ai sedici anni con particolari situazioni dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'articolo 2, a tale riguardo, dispone che il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonchè alla durata della quarantena del figlio, disposta dal Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, a seguito del contatto avvenuto. Dispone,e inoltre, l'astensione dal lavoro (congedo) nelle sole ipotesi in cui il la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, dell'articolo 2, del decreto-legge preso in esame, in luogo della retribuzione, viene erogata un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, in presenza di figli con età inferiore ai 14 anni. Il periodo di astensione è coperto da contribuzione figurativa. In presenza di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni il congedo è senza retribuzione nonchè senza contribuzione figurativa. Vige, comunque, il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.