Tu sei qui
Con il presente decreto si apportano modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale e in particolare all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Le modifiche riguardano la durata delle misure, tra quelle previste al comma 2, dello stesso decreto, per periodi predeterminati, ciascuno "di durata non superiore a trenta giorni", sono sostituite "di durata non superiore a cinquanta giorni" e il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, altresì ogni spostamento tra comuni, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2020.
La L. 29 gennaio 2021, n- 6 ha disposto, con l'articolo 1, comma 2, che il Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 158, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo Decreto-Legge n. 158 del 2020.