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Stante il prorogarsi dell'emergenza sanitaria che ha colpito molte categorie di lavoratori e considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di sostegno alle imprese e all'economia (i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19), su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, così come deliberato nella riunione del 19 marzo 2021, è stato emanato il Decreto in esame (c.d. Decreto Sostegni), al fine di sostenere gli operatori economici, riconoscendo un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti:
- la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto;
- agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi.
Altresì, il contributo spetta a condizione che, l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti, di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto.