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Al fine di favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali di tali enti, tenendo conto anche della loro autonomia e della terzietà di cui essi godono, il Governo ha emanato il decreto legislativo in oggetto, rispettando i principi e i criteri direttivi dettati dall' articolo 13 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 124. Il presente decreto si applica a tutti gli Enti Pubblici di Ricerca elencati all'articolo 1, comma 1 dello stesso decreto. Nei propri statuti e regolamenti gli Enti devono garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'assunzione dei Ricercatori (Raccomandazione 11 marzo 2005, (2005/251/CE), tenendo conto delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers, assicurando, tra l'altro, la libertà di ricerca, la sua valorizzazione e diffusione, l'autonomia e la valorizzazione professionale, la tutela della proprietà intellettuale, adeguati sistemi di valutazione.