Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2013

Ente: 
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
131
Data Fonte: 
06/06/2013
Individuazione di particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originaleanalogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione daquesti firmata digitalmente ed allegata al documento informatico, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 esuccessive modificazioni
Thesaurus: 
Riforme
Termini ausiliari
Abstract: 

 

Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 22,  comma  5, del decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  le  tipologie  di documenti analogici originali unici  per  le  quali,  in  ragione  di esigenze   di   natura   pubblicistica,   permane   l'obbligo   della conservazione   dell'originale   cartaceo   oppure,   in   caso    di conservazione sostitutiva, la  loro  conformita'  all'originale  deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a  cio' autorizzato  con  dichiarazione   da   questi   apposta   e   firmata digitalmente nel rispetto delle regole tecniche  stabilite  ai  sensi dell'art. 71, del decreto legislativo n. 82 del 2005. I documenti di  cui  al  comma  1  sono  indicati  nell'allegata Tabella A che forma parte integrante del decreto.

Documento: 

Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 22,  comma  5, del decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  le  tipologie  di documenti analogici originali unici  per  le  quali,  in  ragione  di esigenze   di   natura   pubblicistica,   permane   l'obbligo   della conservazione   dell'originale   cartaceo   oppure,   in   caso    di conservazione sostitutiva, la  loro  conformita'  all'originale  deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a  cio' autorizzato  con  dichiarazione   da   questi   apposta   e   firmata digitalmente nel rispetto delle regole tecniche  stabilite  ai  sensi dell'art. 71, del decreto legislativo n. 82 del 2005. I documenti di  cui  al  comma  1  sono  indicati  nell'allegata Tabella A che forma parte integrante del decreto.

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