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Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni relative all'indennità di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito denominata APE sociale), nel rispetto dei limiti di spesa annuali previsti al comma 186 della medesima legge. L'APE sociale è erogata mensilmente per dodici mensilità. l'anno, è pari all'importo corrispondente a quello della rata mensile della pensione di vecchiaia calcolata al momento della domanda e non può in ogni caso superare l'importo mensile di 1.500 euro lordi, non soggetto alla rivalutazione. Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni ai fini del calcolo dell'APE sociale il computo della rata mensile di pensione è effettuato pro-quota per ciascuna gestione in apporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. L'APE sociale è compatibile con lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa che danno titolo ad un reddito annuo non superiore a 8.000 euro e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo che da' titolo ad un reddito annuo non superiore a 4.800 euro, considerati tali importi al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore. Il titolare dell'APE sociale decade dal diritto all'indennità alla data di decorrenza del trattamento di pensione anticipato. Tra le cause di incompatibilità dell'APE ci sono i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria.
Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni relative all'indennità di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito denominata APE sociale), nel rispetto dei limiti di spesa annuali previsti al comma 186 della medesima legge. L'APE sociale è erogata mensilmente per dodici mensilità. l'anno, è pari all'importo corrispondente a quello della rata mensile della pensione di vecchiaia calcolata al momento della domanda e non può in ogni caso superare l'importo mensile di 1.500 euro lordi, non soggetto alla rivalutazione. Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni ai fini del calcolo dell'APE sociale il computo della rata mensile di pensione è effettuato pro-quota per ciascuna gestione in apporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. L'APE sociale è compatibile con lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa che danno titolo ad un reddito annuo non superiore a 8.000 euro e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo che da' titolo ad un reddito annuo non superiore a 4.800 euro, considerati tali importi al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore. Il titolare dell'APE sociale decade dal diritto all'indennità alla data di decorrenza del trattamento di pensione anticipato. Tra le cause di incompatibilità dell'APE ci sono i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria.



