Decreto Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22

Ente: 
Presidente della Repubblica
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
71
Data Fonte: 
26/03/2018
Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020
Thesaurus: 
Programmazione
Abstract: 

Il presente decreto definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali  e  di investimento europei (Fondi SIE) per  il  periodo  di  programmazione 2014-2020, fatto salvo quanto previsto dallo stesso regolamento  (UE) n. 1303/2013 e dai regolamenti di seguito elencati:
a) regolamento (UE) n. 1301/2013, il «Regolamento FESR»;
b) regolamento (UE) n. 1304/2013, il «Regolamento FSE»;
c) regolamento (UE) n. 508/2014, il «Regolamento FEAMP»;
d) regolamento (UE) n. 1299/2013, il «Regolamento CTE»;
e) regolamento (UE) n. 1305/2013, il «Regolamento FEASR»;
f) regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 480/2014,  (UE) n. 481/2014 e (UE) n. 1516/2015, nonchè regolamenti  di  esecuzione della Commissione. Le norme sull'ammissibilità delle  spese si  applicano  anche  ai  programmi  di  azione  e  coesione complementari alla programmazione UE 2014-2020, di  cui  all'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed alla  delibera Cipe n. 10 del 28 gennaio 2015.
Nel  caso  di  aiuti  di  Stato le spese ammissibili sono quelle  riconosciute  dalla  Commissione  europea  nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso  di  aiuti esentati dall'obbligo  di  notifica,  quelle  previste  dai  relativi regolamenti di esenzione, fatte  salve  eventuali  disposizioni  più restrittive previste dai regolamenti indicati