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Il presente decreto definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020, fatto salvo quanto previsto dallo stesso regolamento (UE) n. 1303/2013 e dai regolamenti di seguito elencati:
a) regolamento (UE) n. 1301/2013, il «Regolamento FESR»;
b) regolamento (UE) n. 1304/2013, il «Regolamento FSE»;
c) regolamento (UE) n. 508/2014, il «Regolamento FEAMP»;
d) regolamento (UE) n. 1299/2013, il «Regolamento CTE»;
e) regolamento (UE) n. 1305/2013, il «Regolamento FEASR»;
f) regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 480/2014, (UE) n. 481/2014 e (UE) n. 1516/2015, nonchè regolamenti di esecuzione della Commissione. Le norme sull'ammissibilità delle spese si applicano anche ai programmi di azione e coesione complementari alla programmazione UE 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed alla delibera Cipe n. 10 del 28 gennaio 2015.
Nel caso di aiuti di Stato le spese ammissibili sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive previste dai regolamenti indicati