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Il Testo unico delle disposizioni inerenti alla documentazione amministrativa disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e di documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; la produzione di atti e di documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono. Le norme concernenti i documenti informatici e la firma digitale, contenute nel capo II, si applicano anche nei rapporti tra privati come previsto dall'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.