Tu sei qui
La legge 190/2012, c.d. legge anticorruzione, dispone per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di garantire livelli essenziali di trasparenza con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi inclusa la modalita' di selezione prescelta di cui al Codice dei contratti pubblici. L'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, con riferimento alla fornitura di lavori e servizi. le seguenti informazioni:struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo diaggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio ofornitura; importo delle somme liquidate. La presente deliberazione fornisce le prime indicazioni operative relativamente agli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati suindicati.
La legge 190/2012, c.d. legge anticorruzione, dispone per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di garantire livelli essenziali di trasparenza con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi inclusa la modalita' di selezione prescelta di cui al Codice dei contratti pubblici. L'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, con riferimento alla fornitura di lavori e servizi. le seguenti informazioni:struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo diaggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio ofornitura; importo delle somme liquidate. La presente deliberazione fornisce le prime indicazioni operative relativamente agli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati suindicati.