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Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il presente provvedimento, ha decretato le ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVI-19. Sono approvate le misure da rispettare allo scopo di evitare il diffondersi del contagio (art.1) e definite le misure del suo contenimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive (art. 2). Il Governo ha, inoltre, disposto che vengano diffuse le informazioni sulle misure igienico sanitarie per la prevenzione della diffusione delle infezioni, applicabili su tutto il territorio nazionale. All’articolo 4 sono disciplinati gli ingressi in Italia. A tale riguardo e ferme restando le disposizioni contenute all’articolo 1, comma 1, lette a), chiunque fa ingresso nel territorio nazionale, tramite linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore una dichiarazione recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato dei seguenti dati: i motivi del viaggio, l’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia e il recapito telefonico anche mobile cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, all’articolo 5 sono previsti transiti e soggiorni di breve durata esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore. Sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, articolo 6 del provvedimento. E’ fatto divieto di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento. L’articolo 7 si dispone in merito all’esecuzione e al monitoraggio delle misure. Dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020, data di efficacia delle disposizioni del presente DPCM, cessano di produrre effetti i seguenti decreti: DPCM 8 marzo 2020; DPCM 9 marzo 2020; DPCM 11 marzo 2020; DPCM 22 marzo 2020; DPCM 1° aprile 2020. Si continuano ad adottare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento gli allegati nn. 1, 2, 3, 4, e 5, inerenti alle attività commerciali, ai servizi alla persona e alle misure igienico sanitarie.